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12.04.2019 - economia

REGIONE LOMBARDIA – BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DI COFINANZIAMENTI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE

Si informa che è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 13, Serie Ordinaria, del 28 marzo 2019 il D.d.s. del 25 marzo 2019, n. 3957 denominato: “Bando per l’assegnazione di cofinanziamenti a favore di comuni, unioni di comuni e province per la realizzazione di interventi per la riduzione dell’incidentalità stradale (d.g.r. n. 1281/2019)”.
Con tale provvedimento, Regione Lombardia si impegna a cofinanziare progetti per la realizzazione di interventi con l’obiettivo di ottenere il miglioramento della sicurezza stradale sulla rete viaria comunale e provinciale.
A tale scopo vengono messe a disposizione risorse regionali per complessivi 8 milioni di euro. L’agevolazione consiste in contributi a fondo perduto tesi al cofinanziamento fino al 50% delle spese sostenute e ammissibili per la realizzazione degli interventi menzionati in seguito.
I beneficiari del cofinanziamento sono i seguenti enti territoriali:
– Comuni;
– Raggruppamenti di Comuni;
– Unioni di Comuni;
– Province;
– Città Metropolitana;

Le tipologie di interventi che possono essere oggetto dell’agevolazione sono:
a) Opere infrastrutturali (rotatorie, intersezioni, attraversamenti pedonali e ciclabili);
b) Interventi per la messa in sicurezza di punti e tratte critiche della rete stradale;
c) Segnaletica orizzontale e verticale;
d) Segnaletica luminosa;
e) Attraversamenti pedonali, anche rialzati;
f) Piste e percorsi ciclo pedonali;
g) Installazione nuovi impianti semaforici anche pedonali e ciclopedonali;
h) Installazione e sostituzione di barriere di sicurezza;
i) Nuovi impianti di illuminazione della rete stradale con utilizzo di corpi illuminanti a basso consumo energetico e alte caratteristiche illuminotecniche;
j) Lavori per sistemazione pertinenze, attrezzature, impianti e servizi per la messa in sicurezza della sede stradale, banchine di fermata per TPL, isole salvagente, arredo urbano specifico per interventi di “traffic calming”.

Gli interventi devono essere orientati su obiettivi specifici e misurabili (ad esempio: riduzione dell’incidentalità stradale, messa in sicurezza di siti/tratte interessate da percorsi casa-lavoro, casa-scuola, connessione con punti di interscambio).
Mentre sono escluse altre tipologie di intervento non menzionate, quali manutenzioni ordinarie, sole asfaltature, manutenzioni ordinarie e straordinarie di opere d’arte (ponti, viadotti, sovrappassi, ecc.).
Tutti gli interventi devono essere realizzati entro il 31 ottobre 2021 e non sono ammesse proroghe.
Quanto alle spese ammissibili il bando chiarisce che possono essere effettuate a partire dal 28 marzo 2019 (giorno di pubblicazione dell’atto amministrativo generale stesso sul burl), e devono riguardare:

  • lavori e forniture per la realizzazione di opere pubbliche;
  • spese tecniche per progettazione, direzione lavori, studi e rilievi, comprensive di IVA e contributi, nella misura massima del 10% dell’importo lavori (calcolato comprendendo l’IVA). L’importo delle spese tecniche, così determinato, concorre alla copertura dei costi netti delle prestazioni (IVA e contributi esclusi);
  • analisi d’incidentalità e dei fattori di rischio in fase di progettazione, realizzazione ed esercizio, nella misura massima del 10% dell’importo lavori (calcolato comprendendo l’IVA). L’importo delle spese tecniche, così determinato, concorre alla copertura dei costi netti delle prestazioni (IVA e contributi esclusi);
  • espropri (max 5% dell’importo totale del progetto);
  • allacciamenti elettrici;
  • oneri per la sicurezza;
  • oneri di collaudo;
  • IVA.

Sono invece escluse l’acquisto di fabbricati e terreni, la manutenzione ordinaria e le scorte e funzionamento in generale.
Inoltre, il bando prevede che i progetti devono comportare una spesa minima determinata e parametrata alla tipologia di ente richiedente ed in particolare:

  • Per Province e Città Metropolitana l’importo minimo deve ammontare a euro 400.000, ed il cofinanziamento di Regione Lombardia sarà pari al 50% della somma spesa, fino alla copertura dell’importo massimo di euro 300.000;
  • Per Comuni capoluogo, Comuni con popolazione maggiore di 30.000 abitanti e Raggruppamenti di Comuni con popolazione complessiva maggiore di 30.000 abitanti, l’importo minimo deve ammontare a euro 300.000, ed il cofinanziamento di Regione Lombardia sarà pari al 50% della somma spesa, fino alla copertura dell’importo massimo di euro 200.000;
  • Per Comuni, Unioni di comuni e Raggruppamenti di Comuni, l’importo minimo deve ammontare a euro 100.000, ed il cofinanziamento di Regione Lombardia sarà pari al 50% della somma spesa, fino alla copertura dell’importo massimo di euro 100.000.

Gli enti beneficiari potranno presentare domanda di partecipazione dal 1° aprile 2019 fino al 5 luglio 2019, utilizzando la piattaforma informativa “Bandi Online”, disponibile al seguente indirizzo: www.bandi.servizirl.it.

E’ qui disponibile il testo del DGSicurezza_D.d.s. 25 marzo 2019 – n. 3957

 

 

 

 

 


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