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18.10.2019 - tributi

“SISMABONUS ACQUISTI”: L’ANCE AGGIORNA LA GUIDA

Il Decreto legge 34/2019[1] (cd. Decreto Crescita), entrato in vigore il 1°maggio 2019 ha esteso il “Sismabonus acquisti”, sino a quel momento fruibile solo nelle zone a rischio sismico 1, anche alle zone 2 e 3.
Successivamente, il 31 luglio 2019 è uscito il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.660057 che ha definito gli adempimenti per l’esercizio della cessione del credito corrispondente alla detrazione d’imposta e per usufruire dello “sconto sul corrispettivo” praticato dall’impresa.
A seguito di queste novità l’ANCE ha aggiornato la guida “Sismabonus sull’acquisto di unità immobiliari antisismiche”.
Nel documento, che contiene un inquadramento normativo della detrazione sono indicate le modalità per accedere alla detrazione e le opzioni del suo utilizzo anche in caso di cessione del credito d’imposta e sconto sul corrispettivo da parte dell’impresa esecutrice dei lavori.
Si ricorda che il “Sismabonus sugli acquisti” è un’agevolazione che consente all’acquirente di unità immobiliari antisismiche site nei Comuni in zona a rischio sismico 1, 2 e 3, di detrarre il 75% o l’85% del prezzo di vendita, purché l’unità sia ceduta, entro i 18 mesi dalla fine lavori, dall’impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che vi abbia effettuato interventi di demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica [2], ove consentito.
A tal ultimo riguardo, si ricorda che l’acquirente di unità immobiliari antisismiche che ha diritto al beneficio può seguire tre strade:

  1. Utilizzare direttamente la detrazione a scomputo delle imposte sul reddito (Irpef o Ires), suddividendo il beneficio in 5 quote annuali di pari importo;
  2. Utilizzare indirettamente la detrazione attraverso la cessione del corrispondente credito d’imposta a favore delle imprese esecutrici degli interventi o a soggetti terzi collegati, con possibilità per tali soggetti acquirenti di ricedere il credito medesimo un’altra volta (con un massimo di 2 cessioni complessive);
  3. Usufruire di uno sconto sul corrispettivo dei lavori effettuato dall’impresa, il cui importo corrisponde alla detrazione spettante, e viene recuperato dall’impresa esecutrice dei lavori attraverso un credito d’imposta da utilizzare in compensazione in 5 quote annuali costanti e con possibilità di cessione ai fornitori (massimo 1 cessione).

Note:

[1] Convertito con modificazioni, nella legge 28 giugno 2019, n.58.
[3] Art. 16, comma 1-septies, del DL 63/2013 convertito con modifiche nella legge 90/2013.


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