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09.10.2020 - lavori pubblici

AFFIDAMENTI DIRETTI DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI – PER LA CORTE DEI CONTI NIENTE INCENTIVI TECNICI SE IL RUP RICORRE A TALE PROCEDURA

La sezione regionale del Veneto della Corte dei conti con la delibera n.121/2020 è stata chiamata a fornire un parere in tema di affidamento diretto secondo l’articolo 1 della legge 120/2020 e, più precisamente, circa i rapporti tra queste disposizioni e gli incentivi tecnici.
Più in dettaglio, se gli incentivi siano da ritenersi dovuti nel caso in cui il Rup, pur potendo operare con l’affidamento diretto, per lavori infra 150mila euro e per servizi/forniture infra 75mila euro, strutturi il procedimento di aggiudicazione attraverso una competizione e, pertanto, nella forma della procedura negoziata.

La sezione fornisce un riscontro che rileva non solo in tema di incentivi, sostanzialmente esclusi nella fattispecie, ma anche in tema di prerogative del responsabile unico e quindi circa i vincoli, sull’utilizzo delle fattispecie in deroga, che impone la norma “emergenziale” della legge di conversione del Decreto 76/2020.

Nella delibera si precisa immediatamente che «le procedure eccezionali e non competitive sono sottratte all’incentivazione (cfr. deliberazione n. 186/2017/PAR della Sezione regionale di controllo per la Toscana)». Tra queste rientra, ovviamente, anche l’affidamento diretto. In questo senso, si legge nella delibera che già la sezione di controllo del Veneto (n. 301/2019) ha precisato come sia «incontrovertibile che gli incentivi per funzioni tecniche possono essere riconosciuti esclusivamente per le attività riferibili a contratti di lavori, servizi o forniture che, secondo la legge, comprese le direttive ANAC (…) o il regolamento dell’ente». E quindi per gli appalti che vengano affidati dal Rup solo con una procedura comparativa. Fermo restando che per servizi e forniture è necessario che sia stato nominato anche il direttore dell’esecuzione. In assenza di questi presupposti e, soprattutto, in «mancanza di una procedura di gara l’art. 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 non prevede l’accantonamento delle risorse e, conseguentemente, la relativa distribuzione».
Ciò premesso, la sezione dà per scontrato che per «i contratti di importo inferiore alla cd. soglia di rilevanza comunitaria le amministrazioni sono obbligate ad applicare un corpus normativo appositamente dedicato» che, ora, implica – sia nel regime ordinario che nel regime derogatorio del Dl 76/2020 – «l’esperimento di procedure semplificate ad evidenza pubblica, e comunque in ogni caso, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione». Pertanto, la gara e/o la procedura comparativa che nell’articolo 113 del Codice costituisce il presupposto invalicabile per il riconoscimento degli incentivi tecnici, «evoca ontologicamente lo svolgimento preliminare delle indagini di mercato per la predisposizione dello schema di contratto e la comparazione concorrenziale tra più soluzioni negoziali le quali vincolano il soggetto committente alla valutazione comparativa tra le diverse offerte da confrontare» secondo i classici canoni dell’economicità, dell’efficacia, dell’efficienza contrattuale.

La conclusione è che nel caso in cui sia consentito l’affidamento diretto, come ora risulta per importi anche più significativi rispetto alla previsione codicistiche dell’articolo 36, comma 2, lettera a), dalla legge 120/2020, questa fattispecie «continua a rimanere esclusa dalla disciplina degli incentivi tecnici (…) salve le ipotesi nelle quali per la complessità della fattispecie contrattuale l’amministrazione, nonostante la forma semplificata dell’affidamento diretto, proceda allo svolgimento di una procedura sostanzialmente comparativa». Tale procedura comparativa «dovrà comunque emergere nella motivazione della determinazione a contrarre, in conformità al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, di matrice comunitaria».
L’inciso ultimo sulla necessità di una motivazione nel caso in cui il responsabile unico si discosti dal “suggerimento” del legislatore conferma la lettura secondo cui pur in presenza di una deroga facoltativa la stazione appaltante non può consentire un “aggravio” del procedimento nell’aggiudicazione degli appalti che potrebbero essere affidati in modo semplificato e tempestivo salvo che alla base della scelta non insistano delle precise ragioni in pubblico interesse, da specificare chiaramente nell’atto di avvio del procedimento.

 

Allegato:

delibera della Corte dei conti Veneto n. 121 2020

 

 

 


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