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27.11.2020 - lavoro

AGENZIA DELLE ENTRATE – PREMIO DI RISULTATO – VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI INCREMENTALI – INTERPELLO 17 NOVEMBRE 2020, N. 550

L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello 17 novembre 2020, n. 550, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla detassazione del premio di risultato.

In primo luogo, l’Agenzia ricorda che la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto una tassazione agevolata consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali del 10% ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto emanato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze in data 25 marzo 2016.

Presupposto per l’applicazione del regime agevolato è che, al termine del periodo di misurazione previsto dal contratto di secondo livello che istituisce il premio, sia verificato un incremento di uno degli obiettivi individuati.

Nella situazione presa in esame dall’interpello, il datore di lavoro, in sede di erogazione del premio di produttività, non ha applicato il regime fiscale di favore non ritenendo incerto, in sede di sottoscrizione del contratto integrativo aziendale che istituiva il premio stesso, il raggiungimento dell’obiettivo incrementale.

A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il regime fiscale di favore possa applicarsi sempreché il raggiungimento degli obiettivi incrementali alla base della maturazione del premio, previamente definiti nel contratto e misurati nel periodo congruo stabilito su base contrattuale, e non solo la relativa erogazione, avvenga successivamente alla stipula del contratto.

Pertanto, i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi. Tale circostanza è da intendersi in senso assoluto, non necessariamente ancorata ad uno specifico riferimento temporale, in ragione del quale si presumerebbero incerti gli obiettivi individuati nei contratti aziendali/territoriali sottoscritti entro una certa data del periodo congruo.

Una diversa lettura della disciplina in esame, infatti, comporterebbe di fatto il riconoscimento dell’agevolazione ad una precisa voce retributiva, il premio di risultato appunto, circostanza che, invece, il legislatore ha voluto evitare.

Pertanto, qualora nel contratto aziendale/territoriale venga attestato che il raggiungimento dell’obiettivo incrementale è effettivamente incerto alla data della sua sottoscrizione perché l’andamento del parametro adottato in sede di contrattazione è suscettibile di variabilità, l’azienda, sotto la propria responsabilità, potrà applicare l’imposta sostitutiva del 10% qualora al termine del periodo congruo sia conseguito il risultato incrementale.

In conclusione, l’Agenzia, esimendosi, nel caso concreto, da valutazioni di fatto, e alla luce delle indicazioni sopra riepilogate, chiarisce che la verifica e la legittimazione circa l’effettiva sussistenza o meno dei requisiti richiesti per la tassazione agevolata è demandata al sostituto d’imposta.

 

Allegato:

agenzia entrate – Risposta n. 550 del 17 novembre 2020

 

 

 


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