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09.10.2020 - lavori pubblici

APPALTI PUBBLICI – IL SOCCORSO ISTRUTTORIO PER L’OFFERTA È LEGITTIMO SOLO PER RETTIFICARE ELEMENTI IMMEDIATAMENTE RICONOSCIBILI SENZA NECESSITÀ DI RICORRERE AD INTEGRAZIONI DELL’OFFERENTE

(Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa Trentino Alto Adige – Trento – 16 settembre 2020, n. 157)

Solo la presenza di un errore di immediata riconoscibilità permette, nelle procedure di gara ad evidenza pubblica, la rettifica e/o correzione dell’offerta presentata, in ossequio ai principi di par condicio e delle esigenze di certezza e trasparenza delle regole di gara, stante l’espresso divieto di attivazione del soccorso istruttorio per il chiarimento dell’offerta tecnica ed economica, a mente dell’articolo 83, comma 9 del d.lgs. n. 50 del 2016: dunque, la stazione appaltante può procedere alla rettifica di errori materiali e di calcolo solo a condizione che gli stessi siano percepibili ictu oculi, senza necessità di attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima o a dichiarazioni integrative dell’offerente, che implicherebbero un’inammissibile operazione manipolativa, in violazione della par condicio e delle esigenze di certezza e trasparenza delle regole di gara.
Diversamente, allorché risulti che sia stato compilato, in una gara telematica, il “Documento di sintesi” in modo non corretto con esposizione di un importo che non trova riscontro negli altri documenti costituenti l’offerta medesima va disposta l’esclusione del concorrente dalla gara.

Allegato:

Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa Trentino Alto Adige – Trento – 16 settembre 2020 , n. 157

 

 

 

 


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