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30.10.2020 - lavori pubblici

COMMISSIONI DI GARA E SOSPENSIONE ALBO ANAC – È LEGITTIMO L’OPERATO DELLA STAZIONE APPALTANTE CHE NEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELL’ALBO ANAC INSERISCE DUE MEMBRI INTERNI SU TRE NELLA COMMISSIONE

(Tar Lombardia, Brescia, Sez. II, 22/10/2020, n. 716)

  1. Per quanto riguarda le modalità di nomina della commissione giudicatrice, occorre sottolineare che al momento dell’indizione della procedura (5 marzo 2019) l’operatività dell’Albo dei commissari di gara di cui all’art. 78 del Dlgs. 50/2016 era stata differita dall’ANAC (v. comunicato del Presidente di data 9 gennaio 2019). Inoltre, la commissione giudicatrice è stata nominata il 4 settembre 2019, dopo l’entrata in vigore del DL 18 aprile 2019 n. 32, che all’art. 1 comma 1 ha sospeso l’operatività dell’Albo dei commissari di gara fino al 31 dicembre 2021. Non vi erano quindi le condizioni per effettuare un sorteggio nell’Albo dei commissari di gara istituito presso l’ANAC.
  2. L’unica norma applicabile era l’art. 216 comma 12 del Dlgs. 50/2016, che prevede la nomina dei commissari da parte della stazione appaltante secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate. Questa norma non impone alle stazioni appaltanti di creare un proprio elenco di commissari di gara con una procedura selettiva, e di effettuare poi un sorteggio, ma esige semplicemente che la scelta sia motivata in base alla competenza. La fissazione dei criteri di scelta è implicita nell’individuazione del profilo di competenza richiesto dalla gara, e in ogni caso non è necessaria quando nella struttura della stazione appaltante vi siano professionalità adeguate.
  3. Nello specifico, la composizione della commissione giudicatrice appare bilanciata, in quanto all’interno della stessa sono rappresentate tutte le competenze utili ai fini della gara (giuridiche, economiche, ingegneristiche). I profili curricolari dei commissari coprono, integrandosi e completandosi, l’intero spettro delle professionalità indispensabili per aggiudicare una concessione di questa complessità, dalla gestione della procedura di gara all’inquadramento giuridico ed economico, fino agli aspetti tecnici delle offerte. L’espressione dei punteggi, non sindacabile nel merito, è l’esito naturale dell’integrazione delle suddette professionalità, che erano chiamate a operare sinergicamente.

In allegato:

Tar Lombardia, Brescia, Sez. II, 22 10 2020, n. 71

 

 

 

 


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