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Servizio Tecnico - referente: dott.ssa Sara Meschini
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05.06.2020 - lavori pubblici

DECRETO RILANCIO – PER L’EDILIZIA SCOLASTICA APPALTATA DA ENTI LOCALI È POSSIBILE PAGARE I SAL IN DEROGA ALLE PREVISIONI DI CONTRATTO

Si informa che l’art. 232 del D.L. 19 maggio 2020 n.34, il “Decreto Rilancio”, pare prevedere, per tutta la durata dell’emergenza, che gli enti locali siano autorizzati a procedere al pagamento dei SAL anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell’ambito dei contratti di appalto, nonché alcune semplificazioni procedurali per consentire l’immediata conclusione delle procedure di adozione degli atti e dei decreti di assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica.

L’obiettivo della proposta è quello di consentire, in questa fase emergenziale di sospensione delle attività didattiche, di accelerare al massimo l’assegnazione delle risorse agli enti locali e, di conseguenza, l’avvio dei cantieri.

Ance, tra le misure da adottare in via d’urgenza per affrontare il periodo appena trascorso, aveva insistito sulla necessità del pagamento degli stati di avanzamento lavori anche per importi inferiori a quanto previsto dal contratto d’appalto, evidenziando gli elementi di legittimità a supporto delle stazioni appaltanti, a fronte di un quadro legislativo poco chiaro e lacunoso.

La questione era stata affrontata anche  da ANAC che, constatando come la normativa vigente non preveda alcun obbligo di emissione di SAL nel caso di sospensione del cantiere, aveva suggerito a Governo e Parlamento con l’ Atto di Segnalazione n. 5 – 2020 di prevedere “una specifica indicazione che consenta alle stazioni appaltanti di emettere lo Stato di avanzamento lavori anche in deroga alle disposizioni della documentazione di gara e del contratto, limitatamente alle prestazioni eseguite sino alla data di sospensione delle attività”.

Il “Decreto Rilancio” accoglie solo in parte la sollecitazione di ANAC, limitando la deroga alla sola edilizia scolastica.

L’articolo 232 del Decreto Rilancio, infatti, al comma 4 recita:

  1. Al fine di semplificare le procedure di pagamento a cura degli enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase emergenziale da Covid-19, per tutta la durata dell’emergenza gli enti locali sono autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell’ambito dei contratti di appalto.

Pertanto, per l’edilizia scolastica, soltanto gli enti locali (e non per esempio l’edilizia scolastica gestiti dal Ministero della Pubblica Istruzione) sono esplicitamente autorizzati (per legge) a pagare stati di avanzamento in deroga ai limiti fissati dal contratto.

Una deroga a termine, sino al 31 luglio 2020, in quanto a quella data dovrebbe (speriamo) concludersi lo stato di emergenza da COVID 19.

Risulta di difficile comprensione la scelta del Governo che, in un momento in cui sarebbe necessario fornire liquidità alle imprese, si è limitato ad un parziale (molto) accoglimento della richiesta di Ance e ANAC, limitandolo alle sole opere di edilizia scolastica.

È infatti chiaro come una norma “chiarificatrice” avrebbe supportato in maniera inequivocabile le stazioni appaltanti ad operare secondo logiche di buon senso ed equità.

È stato scelto profilo che stride peraltro con norme in vigore per il settore privato, nel quale invece la possibilità di pagamento di SAL in deroga è esplicitamente ammessa (vedasi comma 2 ter dell’articolo 103 del D.L. 18/2020 convertito in L. 24 aprile 2020).

Ance si augura che nell’iter di conversione in legge si ponga rimedio.

 

 


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