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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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02.10.2020 - lavoro

DISTACCO DI PERSONALE – REQUISITI DI LEGITTIMITA’ – INTERESSE DEL DISTACCANTE – CONDIZIONI – TEMPORANEITA’ – DEFINIZIONE – CASSAZIONE, 11 SETTEMBRE 2020, N. 18959

Un’azienda colpita da una transitoria difficoltà produttiva ha distaccato, per qualche mese, un proprio dipendente presso un’altra Società, al dichiarato fine di accrescere la polifunzionalità professionale dell’interessato e di non disperdere o, peggio, perdere il patrimonio occupazionale aziendale.
Al termine del periodo, però, il lavoratore ha intentato causa, vista, a suo dire, la carenza dei requisiti di legittimità del distacco, per far riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro in capo alla distaccataria, con le conseguenze retributive e contrattuali derivanti dalla relativa costituzione, per quanto in via giudiziale, del rapporto.
Mente il giudice di primo grado ha accolto la richiesta del lavoratore, la Corte d’Appello ha riformato la sentenza emessa. Il lavoratore, allora, ha presentato ricorso per Cassazione e, con l’occasione, la Suprema Corte ha riaffermato un principio di diritto, particolarmente interessante per le imprese edili, riguardo la figura del distacco, la cui applicazione risulta oltremodo delicata nel settore delle costruzioni.
Nella sostanza, in effetti, la pronuncia di legittimità riconosce che la Corte di merito si è attenuta, nel riconoscere come l’interesse al distacco possa essere di natura anche non economica o patrimoniale in senso stretto, ai principi individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina prevalenti.
Di conseguenza, il motivo, legittimo, del distacco può risiedere, come nel caso di specie, in una ragione non prettamente imprenditoriale ma, quasi, di natura solidaristica: resta, comunque, imprescindibile la circostanza secondo la quale il distacco non deve mai tradursi nell’esclusiva soddisfazione del bisogno della distaccataria di vedersi somministrata manodopera altrui o, comunque, di vedersi messe a disposizione le mere prestazioni lavorative di dipendenti non propri, in carenza di ogni ulteriore interesse del reale datore di lavoro, in veste di distaccante.
Ne esce ulteriormente rinforzata, quindi, la posizione da sempre seguita da ANCE Brescia nella consulenza quotidiana alle imprese, circa la delicatezza, nel settore edile, di un uso disinvolto della fattispecie del distacco che, troppo facilmente, può sconfinare, per i datori coinvolti, in violazioni normative anche gravi ed importanti.


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