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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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06.11.2020 - lavoro

EMERGENZA COVID-19 – NUOVE MISURE RESTRITTIVE – INDICAZIONI DI INTERESSE PER LE IMPRESE EDILI LOMBARDE – AUTODICHIARAZIONE – DPCM 3 NOVEMBRE 2020

Al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e il conseguente aumento dei contagi, il Presidente del Consiglio ha firmato un nuovo DPCM, che sostituisce quello del 24 ottobre 2020, introducendo nuove ed ulteriori misure restrittive. Le disposizioni del Decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 275 del 4 novembre 2020, entrano in vigore il 6 novembre 2020 e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020.

In particolare il provvedimento, oltre a confermare sostanzialmente le misure di contenimento del contagio già previste per l’intero territorio nazionale (v. Newsletter ANCE Brescia n. 36/2020 del 31/10/2020), introduce ulteriori misure più restrittive che trovano applicazione solo su alcune aree del territorio nazionale, individuate sulla base di una classificazione effettuata con Ordinanza del Ministero della Salute.

In particolare, tale Ordinanza colloca la Lombardia, insieme alla Calabria, al Piemonte, e alla Valle d’Aosta, fra le regioni in ‘zona rossa’, ovvero caratterizzate da un livello di rischio “alto” e da uno scenario di massima gravità.

Pertanto, per quanto di interesse per le attività lavorative, a tali territori, a partire dal 6 novembre e per almeno 15 giorni, si applicano le seguenti misure di contenimento più restrittive:

  • sono vietati, in qualsiasi orario, gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale, nonché all’interno del territorio medesimo, compresi gli spostamenti all’interno dei comuni, salvo che per:
    • comprovate esigenze lavorative,
    • situazioni di necessità, ovvero
    • motivi di salute.

È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Il transito sui territori regionali è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori zone non soggette a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti dal decreto in commento.

Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire un’autodichiarazione, allegata alla presente;

  • sono sospese tutte le attività commerciali al dettaglio (negozi), ad eccezione dei negozi di generi alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie e le altre attività di vendita di beni di prima necessità. Sono inoltre sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e di rifornimento situate lungo le autostrade.

L’Ordinanza del Ministero della Salute colloca, invece, tra le regioni caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e un livello di rischio alto la Puglia e la Sicilia. In tali territori sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione e residenza, ed è consentito il transito per raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti dal decreto in commento.

Anche in questi territori sono sospese le attività dei servizi di ristorazione.

Alla luce delle previsioni sopra elencate, rimane consentito lo svolgimento delle attività non espressamente sospese. In particolare, non è stata introdotta alcuna limitazione per quanto riguarda l’attività edile. I lavoratori potranno recarsi presso il cantiere o la sede aziendale, muniti di autocertificazione.

Il Decreto ribadisce che sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali si svolgono nel rispetto dei protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19.

Viene, inoltre, fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati.

Rimane obbligatorio utilizzare sempre la mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione. L’obbligo si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Le persone con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante.

Infine, rimangono confermate le limitazioni agli spostamenti da e per l’estero così come descritte nella  Newsletter ANCE Brescia – n. 34/2020 del 17/10/2020, alla quale si rimanda.

In seguito all’entrata in vigore del Dpcm in questione, il Governo provvederà ad adottare nei prossimi giorni un ulteriore Decreto-Legge “Ristori”.

 

Allegati:

dpcm 3 novembre 2020

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