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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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07.08.2020 - lavoro

EMERGENZA COVID-19 – PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA – DECRETO LEGGE 30 LUGLIO 2020, N. 83 – AVVENUTA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE

Sulla Gazzetta Ufficiale n.190/2020 è stato pubblicato il Decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, con il quale, a modifica dei precedenti Decreti, convertiti, con modificazioni, rispettivamente, nella legge n. 35/20 e nella legge n. 74/20, è stato prorogato alla data del 15 ottobre c.a. lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, il cui termine era stato precedentemente fissato al 31 luglio u.s.

Di conseguenza, sono prorogati al 15 ottobre p.v. i termini delle specifiche disposizioni legislative richiamate nell’Allegato 1 del provvedimento in commento, tra cui, oltre alle misure sanitarie, incluse quelle attinenti i dispositivi di protezione individuale, quelle inerenti i poteri del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento, l’istruzione, la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e l’edilizia scolastica.

In ordine alle misure di lavoro agile, indicato al n. 32 del predetto Allegato, va evidenziato che viene disposta la proroga solo fino al 14 settembre 2020 del diritto a tale modalità di lavoro per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di anni 14, qualora nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

Resta, invece, ferma la proroga del lavoro agile fino al 15 ottobre p.v. per i lavoratori maggiormente esposti a rischio  di  contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono  caratterizzare  una  situazione  di  maggiore   rischiosità accertata  dal  medico  competente, nonché per i lavoratori disabili di cui all’art. 39 del d.l. n. 18/2020.

Sempre sino al 15 ottobre 2020, rimane confermata la possibilità, comunque, per i datori di lavoro del settore privato di ricorrere allo smart working per ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ordinariamente previsti.

La proroga dello stato di emergenza non comporta, invece, modifica dei termini previsti da disposizioni legislative differenti da quelle riportate nel predetto Allegato 1, connessi o correlati al momento originario di cessazione del primo periodo dello stato di emergenza come dichiarato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020: pertanto, la relativa scadenza resta fissata al 31 luglio 2020.

Va certamente segnalato, da ultimo, come, fino all’adozione dei prossimi DPCM e, comunque, per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto qui in commento, restano in vigore le disposizioni di cui al DPCM del 14 luglio 2020: l’efficacia dei Protocolli ivi richiamati viene certamente estesa per un periodo massimo di dieci giorni, fatte salve eventuali ulteriori prolungamenti normativamente disposti.

 

Allegato:
Proroga stato emergenza – Allegato

 

 

 

 

 


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