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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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30.10.2020 - lavoro

EMERGENZA COVID-19 – ULTERIORI MISURE URGENTI CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO – DECRETO LEGGE 28 OTTOBRE 2020, N. 137

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020, il Decreto Legge 29 ottobre 2020, n. 137 (c.d. Decreto Ristori), recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, in vigore dal 29 ottobre 2020.

ANCE ha segnalato, per quanto di interesse, le seguenti disposizioni in materia di lavoro contenute nel suddetto Decreto.

Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga

L’art. 12 del Decreto in commento ha introdotto la possibilità, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19, di richiedere i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga per un ulteriore periodo di durata massima di 6 settimane nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

La norma specifica, peraltro, che eventuali periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020, sono imputati alle suddette sei settimane.

Il nuovo periodo può essere richiesto, oltre che dai datori di lavoro appartenenti ai settori per i quali è stata disposta la chiusura o limitazione delle attività ai sensi del DPCM 24 ottobre 2020, dai datori di lavoro ai quali sia stata già interamente autorizzata la seconda tranche di 9 settimane di cui all’art. 1, comma 2, del D.L. n. 104/2020, decorso il periodo autorizzato.

La norma prevede il versamento, da parte del datore di lavoro, di un contributo addizionale, determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del primo semestre 2019, pari al:

  • 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, in caso di riduzione del fatturato inferiore al 20%;
  • 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, nel caso in cui non sussista riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non è, invece, dovuto nei seguenti casi:

  • riduzione del fatturato pari o superiore al 20%;
  • avvio dell’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019;
  • appartenenza del datore di lavoro ai settori interessati dalle restrizioni di cui al suddetto DPCM 24 ottobre 2020.

La domanda di accesso ai trattamenti di CIGO/ASO/CIGD qui illustrati deve essere presentata all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. In sede di prima applicazione, il predetto termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del Decreto in esame, quindi entro il 30 novembre 2020.

Nel caso di pagamento diretto dei trattamenti da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. Anche in questo caso è previsto che, in sede di prima applicazione, i predetti termini sono differiti al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del Decreto in esame, se tale ultima data è posteriore rispetto ai medesimi termini.

In via generale, decorsi inutilmente tali termini, il pagamento dei trattamenti e i relativi oneri restano a carico del datore di lavoro inadempiente.

Il D.L. in esame introduce, altresì, una rimessione in termini, la cui portata applicativa risulta tuttavia poco chiara. In particolare, viene stabilito che la scadenza dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 10 settembre 2020, è fissata al 31 ottobre 2020.

Le sei settimane di trattamenti di CIGO/ASO/CIGD previste dal D.L. in parola sono concesse nel rispetto di un limite massimo di spesa (pari a 1.634,6 milioni di euro, di cui 1.161,3 milioni di euro per CIGO), il cui monitoraggio è affidato all’INPS. Pertanto, qualora da tale monitoraggio emerga che il predetto limite è stato raggiunto, anche in via prospettica, l’Istituto non prenderà in considerazione ulteriori domande.

Disposizioni in materia di licenziamento

Il Decreto ha prorogato fino al 31 gennaio 2021 il blocco dei licenziamenti.

Pertanto sono sospese, fino a tale data, le procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché delle procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

Resta, altresì, preclusa fino alla suddetta data, al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nonché le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge.

Al riguardo si rileva che, rispetto a quanto previsto dall’art. 14 del D.L. n. 104/2020, come convertito, con modificazioni dalla L. n. 126/2020 (v. Newsletter ANCE Brescia n. 34/2020 del 17/10/2020), il divieto di licenziamento per i datori di lavoro è formulato in termini generali e non è più condizionato alla mancata integrale fruizione dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica, ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali.

Le suddette preclusioni e sospensioni non si applicano nelle seguenti ipotesi:

  • licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile;
  • accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di NASpI;
  • licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

Per i datori di lavoro che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 viene prorogato l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, di cui all’art. 3 del D.L. n. 104/2020, per un ulteriore periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

D’altra parte, i datori di lavoro che abbiano già richiesto l’esonero ai sensi del citato art. 3 del D.L. n. 104/2020 possono rinunciare allo stesso per la frazione richiesta e non goduta e contestualmente presentare istanza di accesso ai trattamenti di CIGO/ASO/CIGD previsti dal D.L. in esame.

Il suddetto esonero rientra nella previsione della Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L’efficacia delle disposizioni relative all’esonero medesimo è, pertanto, subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 Lavoro agile

Il Decreto in commento è, inoltre, intervenuto ampliando la possibilità, prevista dal D.L. n. 104/2020, di accedere al lavoro agile per i genitori di figli conviventi minori di anni sedici (e non più di anni quattordici) per i quali sia stato disposto un periodo di quarantena obbligatoria dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, nonché nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati.

Tale diritto è stato, inoltre, esteso anche al caso in cui sia disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici.

Allo stesso modo è stata ampliata la possibilità, per uno dei genitori, alternativamente all’altro, di astenersi dal lavoro, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, fruendo dei congedi di cui all’art. 21-bis, comma 4, del D. L. 104/2020, anche nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici.

In caso di figli di età compresa fra quattordici e sedici anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Si fa riserva di fornire ulteriori chiarimenti, non appena emanati dai competenti Istituti.

 

Allegato:

DL_Ristori_137_2020 pdf

 

 

 

 


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