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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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18.12.2020 - lavoro

INAIL – COVID-19 – SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI “FRAGILI” – DATORI DI LAVORO NON TENUTI ALLA NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE – PROCEDURA E COSTI VISITE MEDICHE – CIRCOLARE 11 DICEMBRE 2020, N. 44

L’INAIL ha pubblicato la circolare 11 dicembre 2020, n. 44 con la quale ha fornito istruzioni in merito all’applicazione delle disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio.

L’Istituto, in premessa, ricostruisce il quadro normativo, in vigore fino al 31 dicembre prossimo, come risultante a seguito della disposizione di cui all’art. 37 ter della Legge 13 ottobre 2020, n. 126 e in conseguenza della proroga della dichiarazione dello stato di emergenza disposta dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125.

In particolare, l’INAIL ricorda che l’articolo 83, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 ha disposto che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

A questa disposizione di carattere generale, il comma 2 aggiunge che (…) per i datori di lavoro che, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui sopra può essere richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro (…).

Pertanto, l’Istituto precisa che, per effetto della sopracitata disposizione, anche i datori di lavoro che, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, dovranno garantire ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio le misure di sorveglianza sanitaria eccezionale, potendo alternativamente scegliere tra la nomina di un medico competente ovvero la possibilità di farne richiesta ai servizi territoriali dell’Inail.

Tale norma, che, in forza di quanto previsto dal decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, aveva cessato di produrre effetti dal 1° agosto 2020, ha riacquisito efficacia a seguito della previsione contenuta nell’art. 37 ter sopra citato, fino al 31 dicembre 2020.

Al fine di consentire ai datori di lavoro non obbligati alla nomina del medico competente di ottemperare a quanto previsto in materia di sorveglianza, l’Istituto ha realizzato e messo a disposizione dei datori di lavoro pubblici e privati, a decorrere dallo scorso 1° luglio 2020, il servizio telematico “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, quale esclusivo strumento per l’inoltro delle richieste di visita medica.

Tale applicativo, la cui operatività era stata inibita a decorrere dal 7 settembre 2020, è stato reso nuovamente disponibile per effetto della sopracitata legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Pertanto, i datori di lavoro interessati potranno nuovamente accedere al servizio telematico per l’inoltro delle richieste di visita medica per Sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili.

Stante quanto sopra i datori di lavoro pubblici e privati non tenuti, ai sensi dell’art. 18, co. 1 lett. a), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, entro il nuovo termine del 31 dicembre 2020, possono fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail seguendo le istruzioni pubblicate nell’apposita sezione del portale istituzionale raggiungibile dal seguente percorso https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/sorveglianza-sanitaria-eccezionale.html.

Eventuali richieste di visita medica pervenute alle Strutture territoriali Inail, anche nei precedenti mesi, con modalità diversa da quella telematica dovranno essere obbligatoriamente inserite nell’apposito applicativo reso di nuovo disponibile per l’inserimento di nuove richieste da parte dei datori di lavoro interessati.

Per quanto riguarda il costo, l’Istituto specifica che l’importo unitario per la singola prestazione resa dall’Inail, ai fini della sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio di cui al richiamato articolo 83, è pari a euro 50,85.

Tale tariffa sarà versata all’Inail dai datori di lavoro richiedenti l’effettuazione della sorveglianza sanitaria eccezionale. L’emissione delle fatture, relative alla prestazione effettuata dal medico della Struttura territoriale, sarà effettuata dalla Direzione regionale competente per territorio e il versamento dovrà essere eseguito dal datore di lavoro richiedente sul corrispondente conto corrente bancario gestito dalla stessa Direzione regionale e indicato nella medesima fattura.

Per quanto riguarda la definizione di lavoratori “fragili” e i criteri seguiti nello svolgimento delle visite mediche, l’Istituto richiama quanto già chiarito con la circolare del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020 (v. Newsletter ANCE Brescia n. 29/2020 del 12/09/2020), alla quale si rimanda.

L’Istituto comunica, infine, che nelle aree “Supporto” e “Recapiti e contatti” del portale www.inail.it è a disposizione dell’utenza il servizio “Inail risponde” per l’assistenza e il supporto nell’utilizzo dei servizi online e per approfondimenti procedurali. Nell’area “Supporto” è, altresì, disponibile, per la consultazione, il manuale operativo.

Allegato:

circolare INAIL n 44_2020

 

 


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