Print Friendly, PDF & Email
Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
Tel. 030.399133 - Email: info@ancebrescia.it
02.10.2020 - lavoro

INL – CONVALIDA DIMISSIONI LAVORATORE PADRE CON FIGLIO DI ETA’ FINO A 3 ANNI – NOTA 25 SETTEMBRE 2020, N. 749

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota 25 settembre 2020, n. 749, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell’art. 55, comma 4, del Decreto Legislativo n. 151/2001, concernente la convalida delle dimissioni presentate dal lavoratore padre durante i primi tre anni di vita del bambino.
La suddetta disposizione, in particolare, prevede che “la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e dalla lavoratrice e dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino (…) devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro”.
In considerazione dell’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11676/2012, si è posto il quesito in ordine alla necessaria preventiva fruizione del congedo di paternità al fine di applicare la disciplina in materia di convalida delle dimissioni al lavoratore padre.
In proposito, l’Ispettorato rileva che la preventiva fruizione del congedo di paternità non risulta richiesto dalla lettera della norma. Appare tuttavia necessario che, ai fini della convalida, il datore di lavoro sia a conoscenza della situazione familiare del lavoratore, in ragione di pregresse comunicazioni trasmesse anche per finalità diverse dalla fruizione del congedo di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001 o del congedo obbligatorio di cui all’art. 4, comma 24 lett. a), della L. n. 92/2012, come ad esempio la comunicazione effettuata per la fruizione degli assegni per il nucleo familiare.
Pertanto, l’Ispettorato ritiene che la convalida delle dimissioni vada sempre effettuata, a prescindere dalla fruizione del congedo di paternità avendo cura, in tale caso, di verbalizzare una dichiarazione del lavoratore secondo cui il datore di lavoro è a conoscenza della propria situazione familiare, anche in virtù di comunicazioni o richieste di diverso tenore.

Allegato:
Inl Nota-PROT.749-DEL-25-SETTEMBRE-2020


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941