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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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31.01.2020 - lavoro

INL – DIFFIDA ACCERTATIVA – DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE PER CREDITI DI LAVORO – NOTA 23 GENNAIO 2020, N. 595

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la nota n. 595 del 23 gennaio 2020, con la quale ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni inerenti la prescrizione dei crediti da lavoro, nell’ipotesi in cui il personale ispettivo debba procedere all’adozione del provvedimento di diffida accertativa.
Preliminarmente, l’Ispettorato chiarisce che, in via generale, in materia trova applicazione il disposto dell’art. 2948 c.c., ai sensi del quale le somme corrisposte dal datore di lavoro al prestatore con periodicità annuale o infrannuale e le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro si prescrivono nel termine quinquennale.
Ai sensi dell’art. 2935 c.c., la prescrizione di un diritto inizia a decorrere dal momento in cui lo stesso può essere fatto valere. Al riguardo la Corte di Cassazione, nel corso degli anni, ha espresso l’orientamento secondo cui la decorrenza del termine non opera in costanza di rapporto di lavoro, ritenendo che il lavoratore si possa trovare in una condizione di “timore”, tale da indurlo a rinunciare alla pretesa dei propri diritti, almeno fino alla cessazione del rapporto stesso. Tuttavia, gli orientamenti più recenti della giurisprudenza si sono espressi nel senso di ritenere necessaria, anche laddove il rapporto sia assistito dalla tutela reale, una valutazione caso per caso in ordine alla sussistenza del timore del licenziamento.
Alla luce di tale orientamento, l’Istituto specifica che la sussistenza o meno di una condizione di “sudditanza psicologica” connessa alla stabilità del rapporto di lavoro potrà essere valutata soltanto dall’Autorità giudiziaria, adita dal lavoratore per far valere le proprie pretese.
Pertanto, il personale ispettivo, al fine di procedere all’adozione del provvedimento di diffida accertativa, dovrà considerare solo i crediti da lavoro il cui termine quinquennale di prescrizione, decorrente dal primo giorno utile per far valere il diritto di credito anche se in costanza di rapporto di lavoro, non sia ancora maturato. L’INL, peraltro, specifica che il personale ispettivo dovrà comunque tener conto di eventuali atti interruttivi della prescrizione esperiti dal lavoratore ai sensi dell’art. 1219 c.c., e da questi debitamente documentati all’organo di vigilanza. In presenza di atti interruttivi della prescrizione, documentati, il personale ispettivo potrà adottare la diffida accertativa anche per crediti risalenti nel tempo, purché non siano comunque decorsi cinque anni dall’ultimo atto interruttivo della prescrizione.

 

Allegato: INLnota595-2020-Diffida-Accertativa-decorrenza-prescrizione-crediti-retributivi

 

 


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