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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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12.06.2020 - lavoro

INPS – CASSA INTEGRAZIONE E ASSEGNO ORDINARIO – NOVITÀ DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34

Nelle more dell’adozione di specifiche circolari sull’argomento, l’INPS ha anticipato una sintesi delle principali modifiche introdotte, dal Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, alla disciplina dei trattamenti a sostegno del reddito previsti per contrastare la crisi economica conseguente al diffondersi della pandemia da Covid-19.

In particolare, con riguardo alla Cassa Integrazione ordinaria e all’assegno ordinario, l’Istituto sottolinea come la principale novità normativa consista nella possibilità, per le aziende, di richiedere un ulteriore periodo non superiore a cinque settimane con la causale “COVID-19 nazionale”, per periodi dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020. Questa tranche aggiuntiva rispetto a quella originariamente prevista dal Decreto Legge 18/2020 è, tuttavia, subordinata all’effettivo completamento della fruizione delle prime nove settimane di integrazione salariale.

L’Istituto precisa che, per la gestione della quota incrementale, è stato individuato un iter procedurale snello che consente ai datori di lavoro di accedere al trattamento (sia residuale che complessivo, fino a un massimo di quattordici settimane) attraverso l’invio anche di un’unica domanda.

Nello specifico, l’Istituto chiarisce che nelle linee guida in corso di adozione per la regolamentazione del “periodo fruito”, è previsto un flusso di comunicazioni che consente alle aziende di allegare files con valenza autocertificativa, sia in caso di richiesta di pagamento diretto che nelle ipotesi di anticipazione della prestazione e conseguente conguaglio contributivo.

Una seconda rilevante modifica introdotta dal Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 riguarda i termini di trasmissione delle domande.

In particolare, l’Istituto evidenzia che sono stati introdotti termini più stringenti per l’invio delle istanze con previsione di una penalizzazione nei casi in cui la domanda sia presentata oltre il termine stabilito.

Alla luce di tale previsione, al fine di consentire alle aziende un più graduale adeguamento ai nuovi e più rigorosi termini di presentazione delle domande, l’Istituto comunica di aver individuato una scadenza differita alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del Decreto citato, ossia entro il 30 giugno 2020, per l’invio delle istanze da parte dei datori che hanno già presentato domanda di CIGO o assegno ordinario per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che iniziano all’interno del periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e che debbano trasmettere una nuova domanda per completare la fruizione delle 9 settimane o per richiedere ulteriori settimane.

Qualora la domanda sia presentata dopo il termine indicato nella circolare, opera la penalizzazione prevista dalla norma, con la conseguenza che l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

Riguardo, inoltre, alla previsione della possibilità di riconoscere alle aziende un’eventuale ulteriore tranche di durata massima di quattro settimane di trattamenti di CIGO e Assegno ordinario, da collocarsi esclusivamente all’interno del periodo 1° settembre 2020 – 31 ottobre 2020, l’Istituto rinvia a più dettagliate istruzioni che sono subordinate all’adozione di uno o più decreti interministeriali.

In merito al termine di invio, da parte delle aziende, delle informazioni necessarie per il pagamento da parte dell’INPS ai lavoratori sospesi per i quali è stato richiesto il pagamento diretto, l’Istituto precisa che per le sospensioni effettuate nel mese di maggio, verrà riconosciuto alle aziende un tempo congruo, non appena i dati sono resi disponibili dagli applicativi delle buste paghe dei lavoratori.

Infine, in relazione all’intervento di Cassa integrazione in deroga, l’Istituto evidenzia come sia stata introdotta una novità di rilievo, consistente nella previsione che le ulteriori 5 settimane, più le eventuali aggiuntive 4, di Cassa integrazione in deroga vengano autorizzate direttamente dall’INPS, a cui andrà presentata la domanda. Pertanto, i datori di lavoro dovranno chiedere l’autorizzazione delle prime 9 settimane esclusivamente alle Regioni, mentre, a decorrere dal 18 giugno, potranno chiedere le ulteriori settimane all’Istituto.

 

Allegato:

INPS Nota 7 giugno 2020

 

 

 


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