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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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24.07.2020 - lavoro

INPS – CIGO E CIGD COVID-19 – NUOVA DISCIPLINA DEI TERMINI DI TRASMISSIONE DELLE DOMANDE – MODALITÀ OPERATIVE – MESSAGGIO 21 LUGLIO 2020, N. 2901

Con messaggio 21 luglio 2020, n. 2901, l’INPS, facendo seguito al proprio precedente messaggio n. 2489 del 2020 (v. Newsletter-19-del-20-06-2020) nonché alle successive circolari n. 84 e n. 86 del 2020 (v. Newsletter-23-del-18-07-2020-), con cui è stata illustrata la disciplina relativa ai nuovi termini di presentazione delle domande riferite ai trattamenti di integrazione salariale per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, è nuovamente intervenuto sulla materia, che è stata oggetto di un ulteriore duplice intervento ad opera, prima, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.

In particolare, l’Istituto, con il messaggio in commento, ha chiarito che il termine decadenziale previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 52/2020, in base al quale le domande finalizzate alla richiesta di interventi devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, non deve intendersi in termini assoluti, ma deve considerarsi operante solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta, potendo sempre il datore di lavoro inviare una diversa domanda riferita a un periodo differente. Pertanto, laddove l’istanza riguardi un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto.

A titolo di esempio, l’Istituto specifica che per una istanza di CIGO relativa a 8 settimane decorrenti dal 6 luglio all’8 agosto, trasmessa oltre il 31 agosto (ultimo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa), la decadenza riguarderà il solo periodo riferito al mese di luglio; per il periodo dal 1° all’8 agosto, il datore di lavoro potrà comunque richiedere l’intervento di CIGO attraverso l’invio di una nuova domanda, nel rispetto dei termini previsti dal più volte citato decreto-legge n. 52/2020.

Stante quanto sopra, l’Istituto chiarisce che, nelle more dell’implementazione delle nuove funzionalità informatiche, le Strutture territoriali, rilevata la decadenza dell’istanza riferita ai trattamenti di CIGO e CIGD provvederanno tempestivamente a respingere per decadenza la domanda. A questo punto, le Aziende potranno presentare una domanda con un differente periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. In alternativa, in fase di prima applicazione della nuova disciplina, le Aziende, tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale, potranno manifestare la volontà di chiedere la revisione del provvedimento di reiezione, chiedendo l’accoglimento parziale dell’istanza già inviata, limitatamente ai periodi per i quali non risulti operante il richiamato regime decadenziale. In questo caso, le Strutture territoriali potranno, in autotutela e ricorrendone tutti i requisiti, riassumere il provvedimento di reiezione, annullarlo e adottare un provvedimento di accoglimento parziale.

L’Istituto, infine, con riguardo ai trattamenti di cassa integrazione in deroga, comunica che è in corso di registrazione il decreto interministeriale di riparto della terza quota di risorse destinate ad alcune Regioni che hanno già raggiunto lo specifico limite di spesa loro assegnato. In conseguenza di ciò, per tutte le domande di cassa integrazione in deroga relative alle 5 settimane che le aziende devono richiedere all’Istituto per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa precedenti il 31 maggio, su specifico orientamento del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il relativo termine di decadenza – che, in relazione alla previsione di cui al decreto-legge n. 52/2020 sarebbe scaduto il 17 luglio 2020 – deve intendersi riferito ai 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto.

 

Allegato:
Messaggio numero 2901 del 21-07-2020

 

 

 


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