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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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09.10.2020 - lavoro

INPS – COVID-19: MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CIG CON FATTURATO – MESSAGGIO 1° OTTOBRE 2020, N. 3525

L’INPS, con il messaggio 1° ottobre 2020, n. 3525, facendo seguito a quanto anticipato nella propria precedente circolare n. 115 del 30 settembre 2020, nonché nel messaggio n. 3131 del 21 agosto 2020 (v. Newsletter-27-del-29-08-2020), ha fornito le istruzioni operative per l’invio delle domande di Cassa integrazione ordinaria con la nuova causale denominata “COVID 19 con fatturato”, relative al secondo periodo di 9 settimane previsto dal Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104.

In primo luogo, l’Istituto ricorda che, ai sensi del citato Decreto Legge, i datori di lavoro possono accedere, nel periodo dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, ai trattamenti di integrazione salariale (ordinaria o in deroga) per un periodo massimo complessivo di 18 settimane (9 + 9). Il ricorso alle prime 9 settimane è consentito indistintamente a tutti i datori di lavoro che riducono o sospendono l’attività lavorativa a causa dell’emergenza epidemiologica; il secondo ulteriore periodo di 9 settimane, invece, può essere richiesto esclusivamente dai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane e purché lo stesso sia integralmente decorso. Pertanto, le domande di concessione delle seconde 9 settimane riguarderanno periodi non anteriori al 14 settembre 2020 e non successivi al 31 dicembre 2020.

Per tali domande è stata introdotta una nuova causale denominata “COVID 19 con fatturato”. L’Istituto, ricorda, infatti, che la nuova disciplina ha previsto che, in presenza di determinati presupposti, sia dovuto un contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda per l’ulteriore periodo di 9 settimane di integrazione salariale. In particolare, il contributo, calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, è pari al 9% per le imprese che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20% e al 18%, per le imprese che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Per quanto sopra, i datori di lavoro dovranno accompagnare la domanda con una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui autocertifichino la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato.

Con la citata dichiarazione di responsabilità, contenuta all’interno della domanda di accesso ai trattamenti di CIGO, i datori di lavoro, raffrontando il fatturato relativo al primo semestre 2020 rispetto al medesimo periodo del 2019, autocertificheranno di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

– non avere subito un calo di fatturato;

– aver avuto un calo di fatturato inferiore al 20%;

– aver subito un calo di fatturato pari o superiore al 20%;

– avere avviato l’attività di impresa in data successiva al 1° gennaio 2019.

L’Istituto, ricorrendone i presupposti, autorizza i trattamenti di cui trattasi e, in base alla citata dichiarazione di responsabilità, stabilisce la misura del contributo addizionale a carico dell’azienda, ove dovuto.

Le domande potranno essere presentate, con le consuete modalità, dall’azienda o dal consulente esclusivamente in via telematica sul portale www.inps.it, avvalendosi dei servizi Online accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti” > “Cig e fondi di solidarietà”.

A tal proposito, l’Istituto ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020, le credenziali di accesso ai servizi per le prestazioni sono le seguenti:

  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

 

Allegato:

INPS Messaggio numero 3525 del 01-10-2020

 

 

 

 

 


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