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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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05.06.2020 - lavoro

INPS – COVID19 – SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI – ULTERIORI CHIARIMENTI – CIRCOLARE 28 MAGGIO 2020, N. 64

L’INPS, con la circolare 28 maggio 2020, n. 64, ha fornito indicazioni in merito alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previste, ad integrazione del previgente assetto normativo, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, e dal Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34.

I decreti citati hanno, in particolare, previsto ulteriori interventi in merito alla sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria. È stata introdotta, inoltre, una proroga della sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali in trattazione e dei termini di ripresa dei versamenti sospesi.

Per quanto può risultare di interesse per le imprese edili, il Decreto in commento ha stabilito che i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019 possono godere della sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020.

Inoltre, il medesimo Decreto ha intesto posticipare il termine per la ripresa dei versamenti sospesi, originariamente fissato al 31 maggio, in unica soluzione o, in alternativa, in un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Pertanto, a seguito della suddetta modifica, il predetto termine è stato posticipato al 16 settembre 2020: di conseguenza, i versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro la data da ultimo citata o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo (senza applicazione di sanzioni e interessi), con il versamento della prima rata, comunque, entro il 16 settembre 2020.

 

Allegato:

INPS – Circolare 64-2020

 

 


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