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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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31.07.2020 - lavoro

INPS – PROROGA VALIDITÀ DURC – IMPLEMENTAZIONI PROCEDURALI E INDICAZIONI OPERATIVE – MESSAGGIO 30 LUGLIO 2020, N. 2998

L’INPS, con messaggio 30 luglio 2020, n. 2998 ha fornito chiarimenti in ordine alla previsione normativa che ha introdotto la proroga della validità dei Durc con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 per i 90 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza.

In primo luogo, l’Istituto chiarisce che, tenuto conto che lo stato di emergenza è stato dichiarato, con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, per sei mesi decorrenti dal 31 gennaio 2020, e pertanto con scadenza al 31 luglio 2020, la validità dei Durc On Line che riportano nel campo <Scadenza validità> una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 risulta estesa ope legis fino al 29 ottobre 2020. Al riguardo, si sottolinea come sia attualmente al vaglio del Governo una proroga dello stato di emergenza.

Conseguentemente, tutti i contribuenti per i quali è stato già prodotto un Durc On Line con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione del medesimo Durc On Line, devono ritenere valido lo stesso Documento fino al 29 ottobre 2020, nell’ambito dei procedimenti in cui ne è richiesto il possesso, senza procedere ad una nuova interrogazione.

L’Istituto, tuttavia, sottolinea che l’articolo 8, comma 10, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, introduce un’esclusione dall’applicazione delle disposizioni di cui sopra. In particolare, tale norma stabilisce che in ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati nel medesimo decreto-legge n. 76/2020 “è richiesto di produrre documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti documenti unici, non si applicano le disposizioni dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020.

Pertanto, il predetto articolo determina l’obbligo, in capo alle stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti, nell’ambito delle fasi del procedimento contrattuale preordinate alla selezione del contraente o alla stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal medesimo decreto-legge n. 76/2020, di effettuare la richiesta di verifica della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità di cui al D.M. 30 gennaio 2015.

Alla luce di tali previsioni, l’Istituto specifica che la procedura Durc On Line è stata implementata per consentire, attraverso la funzione “Consultazione”, in mancanza di un Documento attestante la regolarità contributiva denominato Durc On Line in corso di validità, l’acquisizione dell’ultimo Durc On Line già emesso che riporta nel campo <Scadenza validità> una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, con validità prorogata fino al 29 ottobre 2020 ai sensi dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020.

L’Istituto precisa inoltre che, fermo restando il prolungamento dell’efficacia che opera per legge, la data di scadenza della validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 indicata sul documento non può essere modificata, anche al fine di garantire l’integrità materiale del Documento e prevenirne la contraffazione e la falsificazione.

Peraltro, per il medesimo codice fiscale, pur a fronte di un Durc On Line con validità prorogata, il sistema consentirà la proposizione di una nuova richiesta che sarà definita secondo gli ordinari criteri.

In caso di esito regolare, il Durc On Line sarà l’unico documento consultabile sul sistema fino alla stessa data e sostituirà il precedente Durc on line con validità prorogata. In caso di esito irregolare, il documento denominato Verifica Regolarità Contributiva sarà reso disponibile, come di consueto, solo al richiedente, mentre continuerà ad essere consultabile, nell’apposita funzione, il Durc On Line con validità prorogata.

Infine, con riferimento alle richieste di verifica della regolarità pervenute a partire dal 19 luglio 2020, data di entrata in vigore della legge n. 77/2020, nonché quelle per le quali alla medesima data sia ancora in corso l’istruttoria, inclusi i casi per i quali sia stato già notificato l’invito a regolarizzare secondo le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, del D.M. 30 gennaio 2015, l’Istituto specifica che esse dovranno essere definite come segue:

  • con l’emissione di un Durc On Line, ove l’esito dell’istruttoria si concluda con l’attestazione di regolarità;
  • con l’emissione di un Durc On Line, ove l’esito dell’istruttoria si concluda con l’attestazione di regolarità pur in presenza di un Durc On Line con validità prorogata;
  • con l’emissione del Documento Verifica di regolarità contributiva, ove l’istruttoria si concluda con l’esito di irregolarità pur in presenza di un Durc On Line con validità prorogata.

 

Allegato:
Messaggio numero 2998 del 30-07-2020

 


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