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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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03.07.2020 - lavoro

INPS -TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA E IN DEROGA – PAGAMENTO DIRETTO CON ANTICIPAZIONE DEL 40% – INDICAZIONI OPERATIVE – CIRCOLARE 27 GIUGNO 2020, N. 78

L’INPS, con circolare 27 giugno 2020, n. 78, ha fornito le istruzioni relative al pagamento dell’anticipazione delle domande di integrazione salariale ordinaria, di integrazione salariale in deroga, limitatamente a quelle inoltrate direttamente all’Istituto, e di assegno ordinario presentate a decorrere dal 18 giugno 2020, per le quali il datore di lavoro abbia richiesto il pagamento diretto con anticipo del 40%.

In via preliminare, l’Istituto ricorda che la nuova disciplina dell’anticipo del pagamento diretto interessa esclusivamente le domande presentate a decorrere dal 18 giugno 2020. Tuttavia, al fine di favorire la disponibilità delle risorse finanziarie da parte dei lavoratori aventi diritto alle predette prestazioni, l’Istituto ritiene applicabile la misura di anticipazione delle integrazioni salariali anche alle domande presentate prima del 18 giugno 2020, già autorizzate, per le quali il datore di lavoro non abbia ancora presentato il modello SR41.

La normativa prevede che, nel caso di richiesta di pagamento diretto, l’Istituto autorizza le domande e dispone il pagamento del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. Per non vanificare l’obiettivo che la norma si prefigge, ossia quello di garantire una disponibilità economica al lavoratore nel più breve tempo possibile, la domanda, in questi casi, dovrà essere inoltrata entro il termine più breve di 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020.

L’istituto precisa inoltre che, per quanto riguarda i trattamenti di cassa integrazione in deroga, la nuova modalità di pagamento diretto con anticipo del trattamento potrà essere applicata esclusivamente alle domande aventi ad oggetto periodi successivi alle prime nove settimane, o agli ulteriori periodi concessi ai datori operanti nei Comuni delle c.d. zone rosse e nelle Regioni delle c.d. zone gialle, per le quali la domanda dovrà essere presentata direttamente all’Inps ai fini della successiva autorizzazione.

L’INPS informa che, nel caso in cui venga richiesto il pagamento diretto, all’interno delle procedure di domanda, sarà contestualmente possibile chiedere anche l’anticipazione del 40%, selezionando l’apposita opzione che sarà automaticamente impostata sul “SI”. In caso contrario, ossia ove si ritenesse di non voler accedere al beneficio dell’anticipazione, deve essere espressamente indicata l’opzione di rinuncia. Qualora venga selezionata l’opzione “SI”, sarà necessario compilare anche i seguenti dati: codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale; IBAN dei lavoratori interessati; ore di cassa integrazione, ovvero di assegno ordinario, specificate per ogni singolo lavoratore. In mancanza di tali dati, ovvero qualora tali dati non risultino formalmente corretti, la domanda non potrà essere confermata, né inviata. L’Istituto, pertanto, invita le imprese a porre particolare attenzione nel presentare la domanda a pagamento diretto con anticipo, anche al fine di evitare che la domanda sia successivamente oggetto di reiezione o annullamento e, di conseguenza, che l’anticipo eventualmente erogato risulti indebito.

In particolare, l’Istituto segnala che: la presenza di Comunicazione Obbligatorie o flussi Uniemens errati o imprecisi potrebbe pregiudicare il buon esito dei controlli e quindi l’erogazione dell’anticipo stesso ai lavoratori che ne fossero interessati. È, dunque, onere dell’azienda verificare la correttezza delle informazioni presenti nelle suddette banche dati e procedere, ove sia necessario, alla loro correzione prima di inoltrare domanda. Allo stesso modo, la presenza del beneficiario in un’altra domanda, riferita alla stessa azienda e al medesimo periodo, pregiudica il buon esito dei controlli e quindi l’erogazione dell’anticipo.

L’Istituto precisa che le domande di anticipazione vengono autorizzate e, conseguentemente, viene disposto il pagamento dell’anticipo nei confronti dei lavoratori individuati dall’azienda, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse, decorrenti dalla data indicata nel protocollo.

Per quanto riguarda il calcolo dell’anticipazione, fissata nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo interessato dal trattamento di integrazione salariale approvato, esso viene elaborato in base al seguente algoritmo:

Massimale superiore/173 (che rappresentano le ore lavorabili medie in un mese) * 0,4 (40% previsto dalla norma) * numero di ore di prestazione richiesta, dichiarato dall’azienda.

L’Istituto specifica che il massimale da considerare ai fini dell’anticipo per l’anno 2020 per IG/GIGD/assegno ordinario è pari a 1.199,72 €.

L’esito positivo dell’iter istruttorio viene comunicato all’azienda tramite l’utility “Esiti” presente nella procedura dell’anticipo.

L’INPS ricorda che, per il pagamento del saldo, il datore di lavoro deve inviare all’Inps il modello “SR41”, secondo le modalità ordinarie e con tutti i dati necessari, entro la fine del mese successivo al termine del periodo di integrazione salariale autorizzato ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono rinviati al 17 luglio, se tale ultima data è posteriore a quella di cui sopra.

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente e, conseguentemente, le somme eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di anticipo verranno considerate indebite e recuperate in capo al datore di lavoro.

Facendo riserva di fornire ulteriori indicazioni in ordine al procedimento e alle modalità che verranno adottate per gestire i recuperi, l’Istituto chiarisce che procederà al recupero, nei confronti del datore di lavoro, degli eventuali importi che risultassero non dovuti in quanto eccedenti rispetto all’importo che risultasse spettante in fase di saldo con il modello “SR41”, ovvero anticipati a lavoratori che, in fase di istruttoria del modello “SR41”, risultassero non beneficiari del trattamento di cassa integrazione salariale, oppure ancora, nel caso in cui il modello “SR41” non sia stato inviato entro i termini decadenziali sopra richiamati.

Infine l’Istituto chiarisce che il pagamento dell’anticipazione delle integrazioni salariali non comporta l’applicazione delle ritenute fiscali alla fonte, che saranno determinate solo in fase di liquidazione dell’integrazione salariale totale.

 

Allegato:
Circolare Inps n 78_2020

 

 

 


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