Print Friendly, PDF & Email
Servizio Tecnico - referente: dott.ssa Sara Meschini
Tel. 030.399133 - Email: sara.meschini@ancebrescia.it
24.12.2020 - lavori pubblici

NEGLI APPALTI PUBBLICI LA GRAVE VIOLAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA PUÒ DERIVARE ANCHE DALL’OMESSO PAGAMENTO DI TRIBUTI LOCALI

(Consiglio di Stato, Sez. IV, 09/12/2020, n.7789 – di conferma della Sentenza Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 13 luglio 2020, n. 731).

La vicenda giudiziaria riguarda impresa esclusa per irregolarità fiscale derivante dal mancato pagamento di tributo locale ( TARI ) per un importo superiore ad € 5.000,00 ( anche se la certificazione sulla regolarità fiscale acquisita dalla stazione appaltante tramite AVCPASS  non segnalava alcuna pendenza).

Il ricorso avverso l’esclusione è motivato, tra gli altri, sul motivo della illegittimità dell’esclusione in quanto  l’irregolarità fiscale accertata a carico dell’impresa riguarderebbe un tributo locale (TARI 2013) a suo dire escluso dall’ambito di applicazione dell’art. 80 co. 4 d. lgs. n. 50/2016 .

Come detto, il Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 13 luglio 2020, n. 731 respinge il ricorso.

L’appello non ha miglior sorte. Il Consiglio di Stato, Sez. IV, 09/12/2020, n.7789 infatti lo respinge con le seguenti motivazioni:

5.2. La disciplina dettata dal codice dei contratti pubblici prevede l’esclusione per il fatto oggettivo della grave violazione tributaria, atteso che la ratio della norma è quella di escludere dalla gara l’impresa che non offra una totale affidabilità, anche di tipo economico, sulla corretta esecuzione della prestazione oggetto della gara d’appalto.

Peraltro, come già rilevato, anche ove volesse sostenersi che l’impresa non abbia in concreto avuto la conoscenza dell’atto, in quanto, altrimenti, avrebbe provveduto al pagamento come da prassi, la incompiuta organizzazione della attività volta alla ricezione della posta ricadrebbe comunque a rischio dell’impresa, refluendo nella sua responsabilità soggettiva.

5.3. Il Collegio, infine, pone in rilievo che la grave violazione in materia tributaria può ben derivare dall’omesso pagamento di tributi locali.

Infatti, sotto un profilo sistematico, sussiste la stessa ratio che presiede all’esclusione per il mancato pagamento di tributi nazionali e, sotto un profilo letterale, la norma fa riferimento alla legislazione italiana e non vi è dubbio che la TARSU (sostituita poi, insieme alla TIA e alla TARES a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 149 del 2013, legge finanziaria per il 2014), a cui si riferisce il mancato pagamento in discorso, sia un tributo previsto dalla legislazione nazionale, essendo stata introdotta con il d.lgs. n. 507 del 1993..

  1. In definitiva, in presenza di una grave violazione tributaria, definitivamente accertata, alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerte, l’esclusione della XXXX s.r.l. costituiva per la stazione appaltante atto dovuto, sicché, essendo infondate le censure dedotte, l’appello deve essere respinto.

In allegato:
Consiglio di Stato, Sez. IV, 09 12 2020, n.7789

 


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941