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06.11.2020 - urbanistica

PRECISAZIONI IN ORDINE ALL’APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PREVISTO DALL’ART. 17, CO. 4-BIS, D.P.R. N. 380/01 E ART. 8-BIS, CO. 1 E 2 E 40-BIS, CO. 1, L.R. N. 12/05

(a cura del geom. Antonio Gnecchi)

 L’applicazione della riduzione del contributo di costruzione previsto dall’art. 17, co. 4-bis, del d.P.R. 380/01, sostituito dall’art. 10, co. 1, lettera h) della legge n. 120 del 2020, non è applicabile in regione Lombardia per effetto dell’art. 103, co. 1, lett. a), della L.R. n. 12/05, secondo il quale “cessa” di avere diretta applicazione nella Regione tale disciplina di dettaglio.

L’articolo 28 della legge regionale 11 agosto 2020, n. 18 ha, di fatto, differito i termini delle due DGR 5 agosto 2020, n. 3508 e 3509, per le finalità relative all’individuazione degli ambiti di rigenerazione urbana, gli immobili e il recupero del patrimonio edilizio esistente:

  • Al 31 dicembre 2020, la proroga termini art. 8-bis, co. 1 e 2 (individuazione ambiti di rigenerazione urbana) e 40-bis, co. 1, primo e quarto periodo (immobili dismessi da oltre cinque anni), della L.R. n. 12/2005, nonché la scadenza del termine art. 8, co. 2, LR n. 18/2019 (individuazione ambiti esclusi applicazione recupero p.t. di cui LR n. 7/17);
  • Al 14 novembre 2020, rimane l’efficacia della deliberazione della G.R. relativa ai criteri di cui all’art. 11, co. 5 (incremento dell’indice edificabilità massimo per interventi sul PEE) e 43, co. 2-quinquies (riduzione contributo costruzione per ambiti di rigenerazione urbana e sul recupero del PEE), della L.R. n. 12/05.

Con la prima DGR i comuni dovevano stabilire, con apposita deliberazione, secondo i criteri dettati dalla Regione, l’incremento dell’indice di edificabilità massimo previsto dal PGT per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente (art. 11, co. 5, LR 12/05), fino al 20%, con possibilità di modulare tale incremento, in coerenza con i criteri previsti dall’art. 43, co. 2-quinquies, entro il termine del 31 luglio 2020, introdotto dalla LR 31 marzo 2020, n. 4, ulteriormente prorogato, al 14 novembre 2020, dalla LR 7 agosto 2020, n. 18.

Con la seconda DGR i comuni dovevano individuare i criteri per l’accesso alla riduzione del contributo di costruzione (art. 43, co. 2-quinquies, LR 12/05), entro il termine del 30 settembre 2020, introdotto dalla LR n. 4/2020, ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2020 dalla LR n. 18 del 2020.

Con il comma 3 dell’art. 28, della LR n. 18/20, l’efficacia delle due DGR citate, è stata sospesa per 90 giorni (dal 17 agosto 2020 – data pubblicazione BURL – al 15 novembre 2020), ai fini della relativa applicazione.

Di fatto, considerato che l’articolo 103 della LR 12 del 2005 ritiene inapplicabile l’art. 17-bis, del d.P.R. n. 380/01, fino alla scadenza del termine imposto ai comuni di disciplinare le materie di cui alla DGR n. 3509 del 5 agosto 2020, i comuni non possono applicare la riduzione del 20%  previsto per gli interventi di rigenerazione urbana, per eventuali proposte in tal senso prima del 14 novembre 2020, data entro la quale i comuni devono provvedere secondo quanto stabilisce la citata DGR, benché sospesa come sopra detto.

 

 


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