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Servizio Tecnico - referente: dott.ssa Sara Meschini
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27.11.2020 - lavori pubblici

QUALIFICAZIONE SOA – NEI 90 GIORNI PRECEDENTI LA SCADENZA DELLA SOA SI CONTEGGIA ANCHE L’ULTIMO GIORNO DI VALIDITÀ

(Consiglio di Stato, sez. V, 18 novembre 2020 n. 7178)

L’ultimo giorno di validità dell’attestazione di qualificazione non può considerarsi dies a quo del termine di 90 giorni (precedente la scadenza del termine di validità dell’attestazione di qualificazione), previsto dall’art. 76, comma 5, d.P.R. n. 207 del 2010, per presentare l’istanza di rinnovo e va pertanto conteggiata nel calcolo del termine.

Il Consiglio di Stato ribalta la sentenza di primo grado, stabilendo le modalità di computo dei 90 giorni precedenti la scadenza del termine di validità dell’attestazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010.

È necessario porre la massima attenzione alle date:

  • Scadenza della SOA: 27 ottobre 2018.
  • Contratto per il rinnovo dell’attestazione: 30 luglio 2018.
  • Nuova attestazione: 25 gennaio 2019.

Il giudice di primo grado, confermando l’esclusione stabilita dalla stazione appaltante, indicava come il termine entro il quale la richiesta di rinnovo avrebbe dovuto essere presentata (90 giorni prima) dovesse essere il 29 luglio 2018, termine che, in quanto scadente di domenica (29 luglio 2018), doveva anticiparsi al giorno precedente (28 luglio 2019).

Per cui, con la richiesta di rinnovo del 30 luglio vi sarebbe stata soluzione di continuità, la nuova attestazione SOA non poteva retroagire al momento di scadenza della precedente e l’aggiudicataria andava esclusa per non aver mantenuto il possesso dei requisiti nel corso dell’intera procedura di gara.

Come detto, il Consiglio di Stato accoglie l’appello:

La sentenza impugnata ha ritenuto che nella fattispecie qui controversa si sia realizzata quest’ultima ipotesi, in quanto la società appellante non avrebbe presentato la presentazione della domanda di rinnovo nei 90 giorni di cui all’art. 76, comma 5, d.P.R. n. 207 del 2010: ha perciò ritenuto legittima l’esclusione della società dalla gara e i conseguenti provvedimenti sfavorevoli (revoca dell’aggiudicazione; escussione della cauzione provvisoria) e l’aggiudicazione disposta in favore di altro concorrente che la seguiva in graduatoria.

In particolare, il primo giudice:

– ha ritenuto che nel termine a ritroso in parola, come d’uso, non andava computato il giorno iniziale, che ha fissato al 27 ottobre 2018;

– partendo da tale presupposto, ha collocato la data di scadenza del termine di cui trattasi al 29 luglio 2018;

– cadendo tale ultimo termine di domenica, sempre come d’uso, ha fatto retroagire la scadenza al giorno precedente, 28 luglio 2018;

– ha indi rilevato che la richiesta di rinnovo dell’attestazione da parte della società (rectius, il contratto per il rinnovo dell’attestazione) era datata 30 luglio 2018, ed era pertanto tardiva.

  1. Detta modalità di calcolo non può essere confermata.
  2. Il certificato speso in gara dall’appellante indica che la data di scadenza della validità quinquennale dell’attestazione è il 27 ottobre 2018.

Come convincentemente argomentato dall’interessata nel primo motivo di appello, detta data, quale ultimo giorno di validità dell’attestazione stessa, non può considerarsi il dies a quo di cui all’art. 76, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010 (la stessa determina di esclusione impugnata indica in due punti che l’attestazione SOA in parola scadeva il 28 ottobre 2018), e va pertanto conteggiata nel calcolo, risultando così tempestiva la richiesta della nuova attestazione, avvenuta il 30 luglio 2018.

Ove così non fosse, il 27 ottobre 2018 andrebbe (teoricamente) considerato anche il dies ad quem per il rilascio della nuova attestazione, ai sensi dell’art. 76, comma 3 del d.P.R. n. 207 del 2010, che stabilisce che gli organismi SOA hanno ordinariamente 90 giorni di tempo dalla stipula del contratto per il rilascio della stessa: ma tale conclusione comporterebbe la sovrapposizione tra il primo giorno di validità della nuova attestazione e l’ultimo giorno di validità della precedente, e sottrarrebbe un giorno al periodo di validità quinquennale delle SOA, di cui all’art. 84, comma 11, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici.

Più in dettaglio, poiché, come visto, nell’ottica del d.P.R. n. 207 del 2010 le attestate in scadenza devono stipulare il contratto per la nuova attestazione almeno 90 giorni prima della scadenza dell’attestazione (art. 76, comma 5) e, a loro volta, come sopra, le SOA, salvo proroga, devono rilasciare il nuovo certificato entro 90 giorni dalla stipula (art. 76, comma 3), considerare l’ultimo giorno utile per la stipula il 28 luglio 2018, come ha fatto il primo giudice, comporterebbe la fissazione del termine di 90 giorni assegnato alla SOA per emettere il certificato alla data del 26 ottobre 2018, con conseguente non coincidenza del dies a quo dell’impresa e del dies ad quem dell’organismo di attestazione, e scadenza di quest’ultimo prima della scadenza del termine quinquennale della precedente attestazione.

Il che, evidentemente, non torna.

Diversamente, considerando la data del 28 ottobre 2017 quale dies a quo per l’impresa (art. 76, comma 5) e come dies ad quem per l’organismo di attestazione (art. 76, comma 3), la validità del nuovo certificato si situa il giorno successivo all’ultimo giorno di validità del precedente attestato quinquennale, realizzando così quella perfetta continuità, o “saldatura”, perseguita dal legislatore agli scopi di cui sopra.

Indi, deve concludersi che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la richiesta di rinnovo dell’attestazione dell’appellata del 30 luglio 2018 ha rispettato il termine di cui all’art. 76, comma 5, d.P.R. n. 207 del 2010, con la conseguenza che la nuova attestazione, ancorché non emessa alla data di scadenza della precedente, bensì il 25 gennaio 2019, non ha comportato la soluzione di continuità nel possesso del requisito.

In allegato:

Consiglio di Stato, Sez. V, 18 11 2020, n.7178

 

 

 

 

 


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