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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
Tel. 030.399133 - Email: francesco.zanelli@ancebrescia.it
28.08.2020 - lavoro

RIENTRO DALLE FERIE TRASCORSE AL DI FUORI DEL TERRITORIO NAZIONALE – AGGIORNAMENTO – RIEPILOGO NORMATIVA VIGENTE – DPCM 7 AGOSTO 2020 E SUCCESSIVE ORDINANZE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Ad integrazione di quanto già comunicato nella precedente Newsletter-26-del-08-08-2020, aggiorniamo le informazioni per i datori di lavoro i cui dipendenti rientrino da periodi di ferie goduti in Paesi stranieri, alla luce delle prescrizioni del DPCM 7 agosto 2020 e delle successive Ordinanze emanate dal Ministero della Salute.

Per comodità nell’esposizione, è utile distinguere a seconda che lo Stato di provenienza appartenga all’Unione Europea o comunque all’area Schengen, dagli ingressi o rientri da altri Paesi.

Ingressi o rientri da Paesi europei o aderenti all’Area Schengen

Sono liberamente consentiti gli spostamenti da e per gli Stati membri dell’Unione europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria) oppure da quelli che hanno sottoscritto l’Accordo di Schengen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera) e da Gran Bretagna, Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Casi particolari: Romania e Bulgaria

Per i lavoratori che abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni in Romania o Bulgaria, la normativa prevede come obbligatoria la quarantena.

(segue) Casi particolari: Croazia, Grecia, Malta e Spagna

Invece, i lavoratori che, nei 14 giorni precedenti all’arrivo in Italia, avessero soggiornato in Croazia, Grecia, Malta e Spagna, devono:

  • presentare alle autorità competenti una certificazione attestante che, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, si siano sottoposti a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone con esito negativo

oppure

  • sottoporsi a tale tipologia di test al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, se possibile, o presso l’Azienda Sanitaria Locale di riferimento entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale. In attesa di sottoporsi al test citato, l’interessato deve osservare l’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

A tale ultimo riguardo, si segnala che con l’ordinanza n. 597 del 15 agosto 2020, la Regione Lombardia ha chiarito che i soggetti residenti o domiciliati anche temporaneamente in Lombardia che fanno ingresso nel territorio regionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna, in luogo dell’isolamento fiduciario, devono, in attesa di sottoporsi al test presso l’agenzia di tutela della salute di riferimento, attenersi all’osservanza rigorosa delle misure igienico-sanitarie di cui all’allegato 19 del DPCM 7 agosto 2020 con particolare riguardo all’uso delle mascherine in tutti i contatti sociali, nonché alla limitazione allo stretto indispensabile degli spostamenti, con particolare riguardo a comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, utilizzando preferibilmente un mezzo proprio.

Inoltre, i lavoratori di cui trattasi devono:

  • comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, anche se asintomatici.
  • segnalare con tempestività la situazione all’Autorità sanitaria, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, attraverso i numeri telefonici dedicati e sottoporsi ad isolamento fiduciario.

Ingresso in Italia da Stati diversi da quelli aderenti all’Unione Europea o aderente all’Accordo di Schengen

Tale ingresso è possibile solo se supportato da motivazione rappresentata da:

  • comprovate esigenze lavorative;
  • casi di assoluta urgenza;
  • motivi di salute;
  • comprovate ragioni di studio;
  • rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

In realtà, non si rende necessaria la motivazione per gli ingressi da parte di

  • cittadini di Stati terzi residenti nei territori di: Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay;
  • cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale e dei rispettivi familiari.

Fatte salve le restrizioni per chi proviene o transita dai Paesi a rischio, resta comunque l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per tutte le persone fisiche che facciano ingresso in Italia da Stati o Paesi esteri diversi da quelli facenti parte dell’Unione Europea.

Nel caso da ultimo citato (ingresso da Paesi non europei o non appartenenti all’area Schengen), agli interessati è solo consentito il percorso per recarsi a casa o nella diversa dimora individuata come luogo dell’isolamento. In questo tragitto non è consentito usare mezzi di trasporto pubblico ma è consentito il noleggio di autovetture e l’utilizzo di taxi o il noleggio con conducente.

Ingresso o rientri da Paesi a rischio

Resta vietato l’ingresso o il rientro in Italia da parte di chi, nei 14 giorni precedenti, abbia soggiornato o sia anche solo transitato per il territorio di: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Colombia, Kosovo, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Montenegro, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Serbia.

Il divieto non riguarda, comunque, i cittadini italiani o di uno Stato UE, di un Paese parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano e i loro stretti familiari, a condizione che siano residenti anagraficamente in Italia da data anteriore al 9 luglio 2020.

A costoro, pur non applicandosi il divieto di ingresso, è comunque imposto il rispetto del periodo obbligatorio di quarantena.

In aggiunta a quanto poc’anzi riferito, resta sempre precluso l’ingresso in Italia al verificarsi di una delle seguenti situazioni:

  • diagnosi di positività per Covid-19 nei 14 giorni precedenti;
  • presenza anche di uno solo dei sintomi rilevanti per COVID-19 negli 8 giorni precedenti il viaggio:
    • febbre ≥ 37,5°C e brividi
    • tosse di recente comparsa
    • difficoltà respiratorie
    • perdita improvvisa dell’olfatto, perdita o alterazione del gusto
    • raffreddore o naso che cola
    • mal di gola
    • diarrea (soprattutto nei bambini)
  • contatto stretto (es. meno di 2 metri per più di 15 minuti) con un caso positivo confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti.

Vista la complessità e la delicatezza della situazione, rinnoviamo alle imprese il suggerimento, già diramato con la Newsletter citata in aperura, di acquisire una dichiarazione individuale da far compilare alla ripresa dell’attività da parte di dipendenti che avessero trascorso un periodo di permanenza all’estero con cui gli stessi possano attestare di non aver soggiornato in Paesi a rischio o, comunque, di aver rispettato gli obblighi di sottoposizione a quarantena/isolamento domiciliare dopo il rientro da uno di tali Paesi.

Invitiamo le imprese interessate a contattare l’Ufficio Sindacale di ANCE Brescia per l’elaborazione del suddetto modello di dichiarazione individuale.

 

 


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