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Servizio Tributario - referente: rag. Enrico Massardi
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09.10.2020 - tributi

SUPERBONUS – UNITÀ IMMOBILIARI DI LUSSO ALL’INTERNO DI UN CONDOMINIO – POSSONO USUFRUIRE DEL 110% PER GLI INTERVENTI REALIZZATI SULLE PARTI COMUNI CONDOMINIALI

I possessori/detentori di unità immobiliari “di lusso”, nella categoria catastale A/1, poste all’interno di un condominio possono usufruire dei Superbonus al 110% per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali.

Questo l’importante chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate in una delle FAQ disponibili sul proprio sito internet, nell’area dedicata alle detrazioni potenziate al 110%, ed aggiornate al 30 settembre scorso.

In particolare, come sostenuto dall’ANCE, l’Amministrazione finanziaria ammette per la prima volta l’applicabilità del Superbonus al 110% in favore dei soggetti proprietari o detentori, nell’edificio in condominio, di abitazioni “di lusso”, accatastate nella categoria A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) ed A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), in relazione alle spese sostenute per gli interventi sulle parti comuni condominiali.

Viene, così, esteso l’ambito applicativo del beneficio, che altrimenti avrebbe rischiato di compromettere l’applicabilità dei bonus potenziati al 110% per l’intero condominio, in contrasto con l’obiettivo sotteso all’introduzione dei Superbonus di implementare un ampio e reale processo di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

In conformità con la disposizione di legge viene, invece, confermato che i proprietari o detentori dei medesimi immobili “di lusso” (A/1, A/8 ed A/9, non aperti al pubblico), non possono fruire dei Superbonus per i cd. interventi “trainati” realizzati sulle singole unità [1].

Con riferimento agli altri temi trattati, l’Agenzia delle Entrate, nelle nuove FAQ precisa che:

  • in caso di lavori condominiali, se la spesa è sostenuta da uno solo dei soggetti comproprietari di una medesima unità immobiliare, per usufruire del beneficio non è necessaria alcuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

In ogni caso i comproprietari possono accedere ai Superbonus ripartendo fra loro la detrazione, per ciascun periodo d’imposta, in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico.

Inoltre, ciascuno di essi può optare, in alternativa alla fruizione diretta del beneficio, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, effettuando l’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate [2];

  • sono agevolate con i Superbonus le spese sostenute per interventi su immobili che acquisiranno la destinazione abitativa solo al termine dei lavori, a condizione che dal titolo edilizio autorizzativo risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato (ad es., da strumentale in abitativo);
  • risulta agevolabile l’intervento di isolamento termico eseguito su una sola porzione dell’involucro esterno dell’edificio, che interessa una singola unità, a condizione che questo interessi più del 25% della superficie disperdente lorda dell’intero edificio e raggiunga il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’intero fabbricato, o della classe energetica più alta (da attestare mediante APE);
  • la realizzazione del cappotto termico per le pareti interne di un’unità immobiliare può accedere all’Ecobonus al 110%, come intervento “trainato”, solo se viene effettuato contestualmente ad un intervento “trainante” (ad es. sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale) sulle parti comuni dell’edificio in condominio.

In ogni caso, per l’intervento si può usufruire del cd. Ecobonus ordinario [3], nel rispetto di tutti i requisiti e degli adempimenti previsti per tale agevolazione.

 

Note:

[1] Come stabilito dall’art.119, co.15-bis, del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020. Si ricorda che con una modifica all’originaria disciplina dei Superbonus, l’art.80 del D.L. 104/2020 (cd. “D.L. Agosto”), in corso di conversione in legge, ha ammesso l’applicabilità delle detrazioni potenziate nell’ipotesi di unità accatastate in A/9 castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici, a condizione che siano aperte al pubblico.

[2] Cfr. il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, prot. n.283847/2020

[3] Ai sensi dell’art.14 del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013.

 

 


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