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Servizio Tecnico - referente: dott.ssa Sara Meschini
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03.07.2020 - lavori pubblici

WHITE LIST – AGGIORNATO L’ELENCO DELLE ATTIVITÀ A MAGGIOR RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA AD OPERA DEL DECRETO LIQUIDITA’

Ance Brescia informa che il “Decreto Liquidità” (decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23), nell’iter di conversione, si è arricchito di un articolo, l’articolo 4 bis, che ha introdotto alcune modifiche alle attività della lista di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, cioè delle attività ad alto rischio di infiltrazione mafiosa (white list).

Per quanto di interesse per i lavori pubblici,  si informa che vengono abrogate le lettere a) e b) del comma 53, che trovano comunque una loro riproposizione nella nuova lettera : i-quater) del comma 53 , che comprende servizi  ambientali,  comprese   le   attività   di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per  conto di terzi, di trattamento e di smaltimento  dei  rifiuti,  nonché  le attività di risanamento e di bonifica e gli altri  servizi  connessi alla gestione dei rifiuti.

Il “nuovo” articolo 1 comma 53 della legge 6 novembre 2012, n.  190 dopo la modifica del “decreto liquidità” risulta pertanto essere così articolato:

53. sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
a) (abrogata);
b) (abrogata);
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.
i-bis) servizi funerari e cimiteriali;
i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;
i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Si rimane nel dubbio su cosa si possa intendere per servizi ambientali.
Il D.Lgs. 152/2006 (Ambiente) non riporta una definizione in tal senso.

Secondo l’istat il conto dei beni e servizi ambientali registra e presenta- in forma coerente con i concetti e i princìpi del regolamento dei conti nazionali – dati sulle attività di produzione che generano prodotti ambientali. i prodotti ambientali comprendono beni e servizi realizzati per scopi |di protezione dell’ambiente e di gestione delle risorse. la protezione dell’ambiente comprende tutte le attività e azioni il cui obiettivo principale è la prevenzione, la riduzione e l’eliminazione dell’inquinamento e di ogni altra forma di degrado ambientale. la gestione delle risorse comprende la conservazione, il mantenimento e il miglioramento dello stock di risorse naturali e, pertanto, la tutela di tali risorse da fenomeni di esaurimento.

Dunque, volendo provare a delineare il “perimetro” dei servizi ambientali e tenendo sempre conto della classificazione Istat, esso comprende la gestione delle risorse energetiche, la gestione dei rifiuti, gestione delle acque reflue, servizi per la protezione di aria e clima, servizi per l’abbattimento del rumore, la protezione del suolo, delle acque e della biodiversità, la protezione dalle radiazioni,  le attività di gestione delle risorse naturali relative alle risorse forestali, l’acqua, il patrimonio minerale, la flora e la fauna, nonché servizi di ricerca e sviluppo di questi servizi.

La definizione di “servizi ambientali” utilizzata dal legislatore, non essendo puntuale, rischia infatti di generare incertezza sui soggetti obbligati all’iscrizione nelle white list, con il rischio di ritardi nell’applicazione normativa.

Da tenere presente che la normativa sugli appalti pubblici prevede, al momento, la scadenza al 31 dicembre 2020 della sospensione dell’indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta ai sensi dell’articolo 105 comma 6 del codice dei contratti.

Infatti, l’art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019 – Sblocca cantieri- ha previsto la sospensione del comma 6 dell’art. 105 fino al 31 dicembre 2020 (indicazione della terna dei subappaltatori nel caso di subappalti aventi ad oggetto attività ad alto rischio di infiltrazione mafiosa)

Con l’ampliamento delle attività potenzialmente soggette a rischio di infiltrazione mafiosa, dal 1° gennaio 2021 l’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori, che ha determinato in fase di applicazione notevoli difficoltà, verrà amplificato, per cui occorrerà che il legislatore tenga presente la scadenza della proroga e prenda provvedimenti.

 

 


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