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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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07.05.2021 - lavoro

AGENZIA DELLE ENTRATE – WELFARE AZIENDALE – BORSE DI STUDIO – POSSIBILITA’ DI CUMULO DEL CREDITO NON SPESO – RISPOSTA 30 APRILE 2021, N. 311

L’Agenzia delle Entrate, con risposta 30 aprile 2021, n. 311, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al corretto regime fiscale applicabile ad alcune forme di welfare, nonché in merito alla possibilità, nel caso in cui un lavoratore, nell’ambito di un piano di welfare a carattere premiale biennale, non utilizzi, in tutto o in parte, il credito welfare maturato nel primo anno, di cumulare tale credito con quanto maturato nell’anno successivo.

In via preliminare, l’Agenzia ha riepilogato la disciplina ricordando che, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del Tuir costituiscono reddito di lavoro dipendente «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono». In sostanza, con la predetta disposizione viene sancito il c.d. principio di onnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente fiscalmente rilevante, ragion per cui sia gli emolumenti in denaro e sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono, in generale, redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

La medesima norma, al comma 2, prevede tra i valori che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente:

  • i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro (o dal lavoratore) ad enti aventi esclusivamente fine assistenziale «in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20» (lettera a);
  • le somme erogate o rimborsate ai dipendenti per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (lettera d-bis);
  • l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro «in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale» per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto (lettera f);
  • le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro per la fruizione di servizi di educazione e istruzione, ludoteche, centri estivi e invernali da parte dei familiari dei dipendenti, e per borse di studio a favore dei medesimi familiari (lettera f-bis);
  • le somme e prestazioni per l’assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti (lettera f-ter);
  • le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b), del medesimo testo unico (lettera h).

L’Agenzia ha inoltre rimarcato come tali beni e servizi, per essere esclusi dalla tassazione, debbano essere erogati alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti.

L’esclusione dal reddito non è, invece, riconosciuta qualora i benefit sopra elencati siano rivolti ad personam. È stato inoltre chiarito che l’espressione categorie di dipendenti va intesa anche con riferimento a tutti i dipendenti di un certo tipo (ad esempio, di un certo livello o di una certa qualifica), a prescindere dalla circostanza che in concreto solo alcuni di essi ne fruiscano.

In merito alla possibilità di fruire dei benefit mediante l’assegnazione di borse di studio, l’Agenzia delle Entrate ha osservato come la nuova formulazione dell’articolo 51, comma 2, lettera f-bis) disponga, in particolare, che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente «le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi  di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari».

Come già precisato nella circolare n. 28/E del 2016, l’Agenzia ha specificato che in tale nozione possono essere ricompresi i contributi versati dal datore di lavoro per rimborsare al lavoratore le spese sostenute per le rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo scolastici, nonché gli incentivi economici agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell’ambito scolastico.

Non sono, invece, riconducibili al medesimo articolo 50 del Tuir gli incentivi economici che sono finalizzati alla valorizzazione della qualità dei percorsi formativi ed al raggiungimento di livelli di eccellenza da parte degli studenti in ambito scolastico.

Alla luce di quanto sopra, ed in relazione al caso concreto prospettato all’Agenzia, quest’ultima ha osservato come il piano predisposto dall’istante prevedesse l’erogazione di borse di studio a condizione che venisse attestata l’iscrizione e la frequenza scolastica da parte del familiare, il superamento dell’anno scolastico o lo svolgimento di un percorso universitario, non prevedendo il raggiungimento di risultati di eccellenza. La corresponsione di tali somme, peraltro, non era riconosciuta a titolo di rimborso delle spese di iscrizione o a copertura delle rette, tantomeno per premiare studenti che avessero conseguito livelli di eccellenza ovvero un raggiungimento di elevata valutazione, bensì il normale svolgimento del percorso scolastico.

Inoltre, nel caso prospettato, l’importo erogabile a titolo di borsa di studio, non essendo commisurata al raggiungimento di risultati eccellenti, appariva di ammontare rilevante rispetto al grado d’istruzione raggiunto.

Sulla base di queste osservazioni, l’Agenzia ha ritenuto che nel caso di specie le somme erogate quali borse di studio sulla base del piano predisposto dall’istante non fossero riconducibili alle fattispecie di cui all’articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del Tuir e tale circostanza non consente, pertanto, di fruire, per le medesime erogazioni, del regime di non imponibilità.

Per quanto concerne, invece, il mancato utilizzo, in tutto o in parte, del credito welfare maturato dal lavoratore nel primo anno, l’Agenzia ha riconosciuto la possibilità di cumulare tale credito con quanto maturato nel secondo anno, vale a dire nel limite temporale di validità del piano, e a condizione che tali somme non siano in ogni caso convertibili in denaro.

Allegato:  Risposta_311_30.04.2021

 

 

 


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