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Servizio Tributario - referente: rag. Enrico Massardi
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22.10.2021 - tributi

APPLICAZIONE DEL SUPERBONUS 110% E ALTRI BONUS EDILIZI – LE RISPOSTE DEL QUESTION TIME

Presso la Commissione Finanze della Camera, nella seduta di ieri, si è svolto il question time sull’Interrogazione (n. 5-06751 primo firmatario l’On. Fragomeli del Gruppo PD) riguardante i bonus fiscali del settore edilizio.

La viceministra dell’economia e delle finanze Laura Castelli, nella sua risposta, ha evidenziato che:

-sulla proroga del «Superbonus al 110 per cento» e degli ulteriori bonus legati all’abitazione in scadenza a fine anno (sismabonus, eco bonus, ristrutturazione, facciate e verde), si evidenzia che sono in corso di predisposizione specifiche iniziative normative volte a rimodulare la disciplina dei bonus edilizi nel disegno di legge di bilancio per il 2022 in coerenza con le previsioni della Nota di Aggiornamento al Documento di economia e finanze.

-per quanto riguarda la ripartizione geografica dei progetti ammessi al «Superbonus» e l’ammontare delle richieste finora pervenute viene fatto presente che l’ENEA pubblica mensilmente un rapporto che contiene, tra l’altro, la distribuzione per regione degli interventi di riqualificazione energetica per i quali è stata presentata l’asseverazione per il Superbonus.

Si precisa, inoltre, che i dati degli interventi di riduzione del rischio sismico (Super-sismabonus) possono essere desunti dalle dichiarazioni dei redditi oppure dalle comunicazioni delle cessioni dei crediti e degli sconti inviate all’Agenzia delle Entrate

All’attualità si dispone solo dei dati del Super-sismabonus desumibili dalle comunicazioni delle cessioni dei crediti e degli sconti, relativi all’intero territorio nazionale (si tratta di circa 70 mila comunicazioni, per un totale di detrazioni pari a circa 1,4 miliardi di euro).

-Con riferimento alla possibilità di fruire del cd. bonus facciate a seguito dell’emissione della fattura a saldo da parte della ditta, con il pagamento del corrispondente 10 per cento che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura, entro la scadenza di dicembre, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori, che potranno essere completati anche successivamente, si osserva quanto segue:

-ai sensi dell’articolo 121, comma 1, del Dl 34/2020 (decreto Rilancio) i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati nel successivo comma 2, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto, della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento delle spese:

-per la fruizione di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

-per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

La detrazione in questione, attualmente, spetta nella misura del 90 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2021.

Viene confermato che è possibile optare per lo sconto in fattura anche laddove per gli interventi agevolabili con il bonus facciate non sia previsto un pagamento per stati di avanzamento lavori. Qualora non siano previsti SAL, può essere esercitata l’opzione per il cosiddetto sconto in fattura, facendo riferimento alla data dell’effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente realizzati.

-Quanto al quesito concernente la richiesta di conoscere come si intenda garantire la possibilità di sostituzione o correzione delle comunicazioni di opzione di cessione del credito, si sottolinea che entro il giorno 5 del mese successivo all’invio della comunicazione di opzione per la cessione del credito o per lo sconto è possibile annullare o sostituire la comunicazione stessa. Decorso tale termine, il credito viene messo a disposizione del cessionario, che potrà accettarlo (ai fini dell’utilizzo in compensazione o dell’ulteriore cessione) oppure rifiutarlo, se non ritiene che la cessione sia conforme alle pattuizioni con il cedente.

-Infine, in merito alla possibilità che, tra le spese ammesse al Superbonus, rientrino anche quelle sostenute nell’ambito di un intervento di demolizione e ricostruzione di un fabbricato esistente, che realizzano un miglioramento sismico e di due classi energetiche, per la parte corrispondente al volume demolito, si fa presente che sono ammesse al Superbonus anche le spese sostenute nell’ambito di interventi di demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della «ristrutturazione edilizia» ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia».

Sul punto, la Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del decreto ministeriale 28 febbraio 2017, n. 58 e delle linee guida ad esso allegate,ha chiarito che in caso di interventi di demolizione e ricostruzione, sia pure inquadrabili come ristrutturazione edilizia, il Superbonus per interventi – trainanti e trainati – di efficienza energetica non si applica alle spese riferite alla parte eccedente il volume ante-operam.

In tale caso, il contribuente ha l’onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le spese riferite agli interventi sul volume ante-operam da quelle riferite agli interventi sul volume ampliato o, in alternativa, essere in possesso di un’apposita attestazione che indichi gli importi riferibilia ciascun intervento, rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori, sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi. Tale limitazione non riguarda, invece, gli interventi antisismici ammessi al Superbonus rispetto ai quali, nei limiti di spesa previsti dalla norma, la detrazione spetta per le spese riferite all’intero intervento.

Intervenendo in replica, l’On. Fragomeli ha sottolineato di aver ricevuto dal Governo una risposta molto tecnica e dettagliata, che si riserva di approfondire. Si dichiara peraltro perplesso in relazione all’assenza di dati ufficiali relativi alla ripartizione geografica e all’importo della detrazione del Superbonus per l’anno 2020.

 

 


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