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Servizio Tecnico - referente: dott.ssa Sara Meschini
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05.03.2021 - lavori pubblici

CONTRATTI PUBBLICI – PRINCIPIO DI ROTAZIONE – ARTICOLO 36, COMMA 2 DEL D.LGS. 50 DEL 2016 – LIMITATA L’APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE 

(Consiglio di Stato, Sez. V, 22 febbraio 2021, n. 1515)

E’ ormai consolidato l’orientamento che limita l’applicazione del principio di rotazione degli inviti o degli affidamenti alle procedure negoziate (di recente Sez. V, 13 ottobre 2020, n. 6168). L’art. 36, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, prevede, infatti, che le stazioni appaltanti hanno sempre la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie. Ciò indica che la norma che impone l’applicazione del principio di rotazione prefigura una chiara contrapposizione tra procedure ordinarie aperte e procedure negoziate (disciplinate dall’art. 36 cit.); in queste ultime, il principio di rotazione funge da contrappeso rispetto alla facoltà attribuita all’amministrazione appaltante di individuare gli operatori economici con i quali contrattare. Pertanto, come emerge anche dalle linee-guida dell’ANAC (n. 4 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera 1 marzo 2018, n. 206), quando l’amministrazione procede attraverso un avviso pubblico aperto a tutti gli operatori economici, non deve applicarsi il principio di rotazione, perché si è fuori dalle procedure negoziate. 

In allegato

Consiglio di Stato, Sez. V, 22 02 2021, n.1515

 


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