Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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05.03.2021 - lavoro

EMERGENZA COVID-19 – DECRETO LEGGE MILLEPROROGHE – CONVERSIONE IN LEGGE – LEGGE 26 FEBBRAIO 2021, N. 21 – NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO

Facciamo seguito alla precedente comunicazione in materia (v. Newsletter ANCE Brescia n. 01/2021 del 08/01/2021) per segnalare che nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1 marzo 2021 è stata pubblicata la Legge 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Decreto Milleproroghe).

La legge di conversione, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ossia il 2 marzo 2021, introduce, per quanto di interesse per il settore, alcune modifiche con riferimento alle disposizioni in materia di lavoro e previdenza.

In primo luogo, segnaliamo il differimento al 31 marzo 2021 dei termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza Covid-19, nonché dei termini per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 31 dicembre 2020 (comma 10-bis, art. 11, Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183).

Inoltre, la legge di conversione ha modificato l’art. 19 del citato Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183, estendendo al 30 aprile 2021 (rispetto alla data originariamente prevista del 31 marzo 2021) la proroga del termine di vigenza delle disposizioni elencate nell’Allegato I. Tale termine viene così allineato a quello di cessazione dello stato di emergenza, attualmente fissato al 30 aprile 2021.

Si ricorda che il suddetto Allegato I contiene, tra le altre, le norme riguardanti:

  • l’utilizzo della procedura semplificata per attivare il lavoro agile, in assenza di accordi individuali, di cui all’art. 90, commi 3 e 4 della L. n. 34/2020 (punto 29);
  • la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni (punto 7);
  • la possibilità per tutti i lavoratori e i volontari che, nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, di considerare dispositivi di protezione individuale (DPI) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio. Gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio (punto 8);
  • la sorveglianza sanitaria eccezionale, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità (punto 13).

Sono invariate le restanti disposizioni di interesse introdotte, a decorrere dal 31 dicembre 2020, dal D.L. n. 183/20, per le quali rinviamo alla precedente comunicazione di cui alla Newsletter ANCE Brescia n. 01/2021 del 08/01/2021.

 

 


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