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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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23.04.2021 - lavoro

EMERGENZA COVID-19 – MINISTERO DELLA SALUTE – SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO – ORDINANZA 16 APRILE 2021

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 92/2021 l’Ordinanza del Ministro della Salute 16 aprile 2021, in vigore dal 17 aprile scorso fino al 30 aprile 2021, salvo quanto diversamente stabilito dalle singole disposizioni, che introduce importanti modifiche alla disciplina degli spostamenti da e verso l’estero.

In particolare, per quanto di interesse, è stato previsto che, dal 19 aprile 2021, fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia stabiliti dall’art. 49 del DPCM 2 marzo 2021 (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 13/2021 del 03/04/2021), chiunque faccia ingresso per una qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui:

  • all’elenco C (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco),
  • all’elenco D (Australia, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, nonché’ gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all’elenco E, con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 6, comma 2);
  • all’elenco E (Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco)

dell’allegato 20 del predetto DPCM deve essersi sottoposto nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, il cui risultato sia negativo.

Tale previsione non si applica, a condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all’art. 50, nei casi di cui all’art. 51, comma 7, lettere a), b), c), f), g), l) m), o) tra i quali, per quanto di interesse, si segnalano:

  • chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
  • i lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora
  • il personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore.

 

È stato, inoltre, rideterminata in 10 giorni la durata dell’isolamento fiduciario cui deve sottoporsi, in base all’ all’art. 51, commi da 1 a 5, del DPCM 2 marzo 2021, chi abbia soggiornato o transitato, nei 14 giorni precedenti all’ingresso in Italia, in Stati e territori di cui ai suddetti elenchi D ed E dell’allegato 20, con l’obbligo di effettuare un test molecolare o antigenico, per mezzo di tampone, al termine del periodo di isolamento stesso. Il Ministero ha precisato che tale disposizione si applica solo agli ingressi in Italia successivi all’entrata in vigore dell’Ordinanza 16 aprile 2021. Pertanto, coloro che abbiano fatto ingresso in Italia prima del 18 aprile 2021, devono completare il periodo di 14 giorni di isolamento e non devono effettuare ulteriori tamponi.

 

È stato, altresì, previsto che, ferme restando le disposizioni di cui al DPCM 2 marzo 2021, sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni antecedenti abbiano soggiornato o transitato in Brasile, salvo in presenza di una delle seguenti situazioni e a condizione che non presentino sintomi da Covid-19:

  1. abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 13 febbraio 2021;
  2. rientrino nei casi di cui all’art. 51, comma 7, lettera n), del DPCM 2 marzo 2021;
  3. intendano raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza dei figli minori, del coniuge o della parte di unione civile;
  4. siano autorizzati dal Ministero della salute, per inderogabili motivi di necessità, all’ingresso in Italia.

Tali ingressi sono consentiti nel rispetto dei seguenti obblighi:

  1. effettuazione, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, di un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
  2. effettuazione di test molecolare o antigenico, per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento;
  3. a prescindere dall’esito del test di cui alla lettera b), sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per un periodo di 10;
  4. ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei 10 giorni di quarantena.

L’ingresso nel territorio nazionale è, inoltre, consentito nelle situazioni previste all’art. 51, comma 7, lettere f), m) e n), del DPCM 2 marzo 2021, previa autorizzazione del Ministero della salute o secondo protocolli sanitari validati, in deroga ai commi da 1 a 6 del medesimo art. 51, secondo la seguente disciplina:

  1. adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all’art.50;
  2. presentazione al vettore, all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
  3. l territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
  4. sottoposizione a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.

infine, le disposizioni di cui all’art. 2 e all’art. 3, comma 2, dell’ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021, cessano di trovare applicazione con riferimento agli spostamenti da e per il Brasile e da e per la Regione del Tirolo.

Allegato: ordinanza _16.4.2021_spostamenti_da_e_per_lestero

 


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