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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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22.10.2021 - lavoro

INL – PROVVEDIMENTI DI MATERNITA’ ANTICIPATA E POST PARTUM – RILASCIO – PROCEDURE – NOTA 13 OTTOBRE 2021, N. 1550

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, stante alcune richieste di chiarimenti circa le procedure di rilascio dei provvedimenti di interdizione anticipata e post partum di cui al D.Lgs. n. 151/2001, ha rilasciato la nota 13 ottobre 2021, n. 1550, con cui ha voluto diramare alcune precisazioni sulla normativa di cui trattasi.

In particolare, per quanto riguarda l’individuazione della data di decorrenza dell’interdizione anticipata, l’Ispettorato ha ricordato, in linea con precedenti provvedimenti ministeriali, come l’astensione decorra dalla data di adozione del provvedimento stesso.

Tale indicazione contempla una sola eccezione, ossia quella che si verifica in presenza di una dichiarazione del datore con cui quest’ultimo attesti risulti in modo chiaro, sulla base di elementi tecnici attinenti all’organizzazione aziendale, l’impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni. In tale ipotesi, infatti, l’Ispettorato può disporre l’astensione con decorrenza immediata.

Inoltre, con riferimento alla diversa questione inerente alla sorte, in caso di interdizione fino al settimo mese successivo al parto, dei giorni di astensione obbligatoria non goduti a causa di parto anticipato, l’Ispettorato, nella nota in commento, ha confermato che i giorni di congedo obbligatorio ante partum non fruiti si aggiungono al termine della fruizione dei sette mesi decorrenti dalla data effettiva del parto.

Allegato: INL_1550_13.10.2021

 


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