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Servizio Tecnico - referente: dott.ssa Sara Meschini
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14.05.2021 - lavori pubblici

GARE SU PIATTAFORME TELEMATICHE – I FILES DELL’OFFERTA DEVONO POTERSI APRIRE CON TUTTI I PROGRAMMI IN COMUNE COMMERCIO

(Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 07 maggio 2021, n. 1147)

La ricorrente è stata esclusa con la seguente motivazione: “il file contenente la relazione di cui agli indicatori 1-2-3 della griglia di valutazione della lettera di invito, ad eccezione della prima pagina, non contiene alcun testo. Le restanti pagine costituenti il file risultano bianche ……”. Poiché la carenza è riferita all’offerta tecnica, non è stato attivato soccorso istruttorio. La ricorrente propone una serie di motivi di ricorso evidenziando in particolare come, poiché il file è stato aperto ed è risultato parzialmente illeggibile ciò comporterebbe che non si tratterebbe di un caso di illeggibilità assoluta dell’offerta, bensì di non leggibilità relativa, ovverosia unicamente dovuta ad un cattivo utilizzo dei software di lettura a disposizione della commissione di gara o, comunque, all’impiego di software non adatto all’apertura del file in disamina, oppure all’eventuale “corruzione” del file avvenuta successivamente alla corretta conclusione del relativo “upload” mediante la piattaforma telematica.

Il Tar Lombardia sostiene invece che quando le regole della piattaforma di gara prevedano l’invio dei documenti in un certo formato (PDF) senza specificare il programma necessario per la sua lettura, le regole dell’ordinaria diligenza impongono che i files che compongono l’offerta siano apribili con tutti i programmi in comune commercio.

La sentenza in sintesi:

  1. Venendo al merito il primo motivo di ricorso è infondato.

Per quanto attiene alle caratteristiche dei documenti informatici che le imprese inviano alla stazione appaltante ai fini di partecipare alla gara, la giurisprudenza ha affermato che è compito dei concorrenti, prima di effettuare la trasmissione della propria offerta, accertarne – secondo le regole dell’ordinaria diligenza – l’integrità e la leggibilità, proprio in considerazione del possibile verificarsi di inconvenienti legati al deterioramento dei documenti digitali trasmessi, con la conseguenza che l’illeggibilità dei file è ascrivibile alla responsabilità di parte ricorrente ed essa è chiamata a risponderne (TAR Lazio, Roma, I-quater, 30 gennaio 2020, n. 1322).

Nel caso di specie la ricorrente ha inviato una serie di file di cui solo uno risulta non apribile con i mezzi a disposizione della stazione appaltante. In merito si deve ritenere che quando, come nel caso di specie, le regole della piattaforma di gara prevedano l’invio dei documenti in un certo formato (PDF) senza specificare il programma necessario per la sua lettura, le regole dell’ordinaria diligenza impongono che i files che compongono l’offerta siano apribili con tutti i programmi in comune commercio.

Tali regole impongono all’offerente, inoltre, nel caso in cui i files inviati possano aprirsi solo con programmi diversi, di specificare in sede di offerta le procedure che la stazione appaltante deve svolgere per l’apertura dei vari files. Infatti, la caratteristica della piattaforma informatica è quella di standardizzare ed uniformare le modalità di svolgimento della gara, per cui se l’impresa concorrente sceglie di inviare files apribili con lettori diversi, in mancanza di una tipizzazione dei lettori del formato dei file da parte della legge di gara, è suo onere indicare alla stazione appaltante le caratteristiche tecniche della sua offerta e di specificare i programmi particolari necessari per aprire i suoi documenti. Si tratta, infatti, di una situazione speciale creata dal partecipante alla gara, il cui onere non può che gravare sul medesimo.

3.1 Sotto distinto profilo nemmeno può ritenersi che, nel caso di specie, fosse onere del Comune attivare il soccorso procedimentale, anche inteso nel senso più ridotto di acquisizione di notizie in merito alle modalità di apertura del file che non risulti immediatamente apribile da parte della stazione appaltante, in quanto così facendo si finirebbe per onerare l’amministrazione di risolvere i problemi di apertura dei file del ricorrente, non facilmente distinguibili da quelli di impossibilità di apertura dei files, imponendole di risalire alle cause del difetto del file e di dotarsi di tutti i programmi che il presentatore dell’offerta ritenga possano risolvere il problema di apertura del suo file, trasformando così il soccorso procedimentale in un onere sproporzionato.

In allegato:

Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 07 05 2021, n. 1147

 

 

 


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