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05.08.2021 - urbanistica - Modulistica

IN VIGORE DAL 5 AGOSTO LA NUOVA MODULISTICA PER LA CILA-SUPERBONUS

Con la conversione in legge del Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis) sono entrate definitivamente in vigore le modifiche apportate al Decreto Rilancio. Tra queste ci sono anche quelle relative ai commi 13-ter, 13-quater e 13-quienquies, art. 119 del D.L. n. 34/2020.

Il comma 13-ter avrà impatto relativamente a tutti gli interventi di superbonus (eco, sisma, trainanti e trainati), anche se riguardano parti strutturali o prospetti, ma a condizione che non prevedano la demolizione e ricostruzione dell’edificio. Per questi interventi viene previsto un innovativo regime speciale edilizio e fiscale. In particolare questi interventi rientrano nella definizione di manutenzione straordinaria cui all’art. 3, comma 1, lettera b) del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) per la quale, in deroga alle disposizioni previste dal DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), il Decreto Rilancio prevede una nuova “comunicazione” denominata CILA-Superbonus. Il modello si compone di due documenti, Cila-Superbonus e un allegato, da compilare per indicare i soggetti coinvolti nell’intervento e completare i dati inseriti nel primo modello.

La nuova modulistica messa a punto in Conferenza Unificata e pubblicata dal Ministero per la pubblica amministrazione, per far fronte ai nuovi obblighi imposti dall’art. 119, comma 13-ter del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) entra in vigore dal 5 agosto.

Per comprendere meglio gli effetti di questa modifica vanno analizzati congiuntamente i commi 13-ter, 13-quater, 13-quienquies e il nuovo modello messo a punto in Conferenza Unificata.

Nel modello CILA-Superbonus non è più richiesta la dichiarazione da parte dell’interessato relativa allo stato legittimo dell’immobile. Andranno indicati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero l’attestazione che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

L’attività di controllo sulla legittimità dell’immobile non viene in alcun modo bloccata. Nel comma 13-quater, infatti, si precisa che “resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”.

Nel comma 13-quienquies sono previste alcune importanti disposizioni:

  • le opere di edilizia libera contestuali a quelle di superbonus devono essere descritte all’interno della CILA-Superbonus;
  • le varianti in corso d’opera sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA-Superbonus presentata;
  • non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la SCA (segnalazione certificata di agibilità) di cui all’articolo 24 del Testo Unico Edilizia.

Il nuovo modello di CILA-Superbonus riporta a pagina 7 l’elenco della documentazione da allegare alla pratica. Si può notare che la nota che definisce l’elaborato progettuale riporta “consiste nella mera descrizione, in forma sintetica, dell’intervento da realizzare. Se necessario per una più chiara e compiuta descrizione, il progettista potrà allegare elaborati grafici illustrativi. Resta fermo che per gli interventi di edilizia libera di cui all’art. 6 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, e correlate norme statali e regionali, è sufficiente una sintetica descrizione dell’intervento, che può essere inserita direttamente nel presente modello”. Il progettista potrà allegare come “Elaborato progettuale” una descrizione dell’intervento. In caso di CILA-Superbonus presentate in questo modo, quindi, lo Sportello Unico Edilizia, per eventuali controlli sullo stato legittimo dell’immobile, potrà ricorrere esclusivamente al sopralluogo.

Per gli interventi di superbonus che non prevedono demolizione e ricostruzione dell’edificio, il superbonus decadrà unicamente nei seguenti casi:

  • mancata presentazione della CILA-Superbonus;
  • interventi difformi alla CILA-Superbonus presentata;
  • assenza dell’attestazione del titolo abilitativo o ante ’67;
  • non corrispondenza al vero delle attestazioni richieste dal comma 14, art. 119 del Decreto Rilancio.

Nel caso di interventi “misti” ovvero che possono avere accesso a detrazioni fiscali differenti oltre al superbonus o a regimi edilizi diversi la CILA-Superbonus va sempre presentata.

Gli interventi di superbonus 110% senza demolizione e ricostruzione necessitano sempre di CILA-Superbonus, pena decadenza del beneficio fiscale. Chi utilizzasse un permesso di costruire o una segnalazione certificata di inizio attività unica per tutti gli interventi, non incorrerebbe in alcuna “violazione” delle norme di cui al DPR n. 380/2001, ma perderebbe il diritto al superbonus.

Gli Uffici dell’Associazione sono a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti.

In allegato: modulistica per la CILA-Superbonus

Modulo_CILA_Superbonus

CILA_Superbonus_Soggetti_coinvolti

 

 

 

 

 


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