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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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16.07.2021 - lavoro

INPS – AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID-19 – NOVITÀ LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO SOSTEGNI – CIRCOLARE 8 LUGLIO 2021, N. 99

L’INPS, con circolare 8 luglio 2021, n. 99, ha illustrato le novità in materia di integrazioni salariali con causale Covid-19, introdotte dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, di conversione del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto Sostegni) (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 21/2021 del 29/05/2021).

La citata Legge n. 69/2021 ha, infatti, parzialmente innovato la disciplina relativa agli ammortizzatori sociali connessi all’emergenza Covid-19 e ha, inoltre, previsto il differimento al 30 giugno 2021 dei termini decadenziali per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 e per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2021.

 Modifiche alle disposizioni in materia di trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario con causale “Covid-19”

La legge di conversione n. 69/2021 è intervenuta, in primo luogo, in merito alla collocazione temporale dei trattamenti di integrazione salariale previsti dall’art. 8 del D.L. n. 41/2021, già oggetto, peraltro, di interpretazione estensiva da parte dell’INPS con la circolare n. 72/2021 (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 18/2021 del 08/05/2021).

Nello specifico, il nuovo comma 2-bis del citato art. 8 consente, ai datori di lavoro cui sia stato integralmente autorizzato il periodo di 12 settimane previsto dall’articolo 1, comma 300, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), di richiedere, in regime di continuità, i trattamenti previsti dal Decreto Sostegni.

A tale riguardo l’Istituto ha chiarito che la modifica legislativa non incide sulla titolarità dei datori di lavoro di accedere ai trattamenti di integrazione salariale disciplinati dal suddetto art. 8, ma assolve alla finalità di consentirne, a determinate condizioni, un utilizzo anticipato rispetto alla decorrenza generalmente fissata al 1° aprile 2021, al fine di garantire una continuità di reddito in favore dei lavoratori interessati dalla sospensione o riduzione di attività.

L’Istituto ha, pertanto, specificato che il nuovo comma 2-bis si applica esclusivamente ai datori di lavoro cui sia stato integralmente autorizzato il periodo di 12 settimane di trattamenti previsto dalla Legge di Bilancio 2021 e che, in assenza della novella legislativa, sarebbero rimasti privi di ammortizzatori sociali per alcune giornate. Resta ferma ovviamente la durata massima complessiva dei trattamenti stabilita dal più volte citato art. 8.

l’INPS ha affermato che restano valide le domande che, in relazione alle indicazioni fornite dall’INPS nella suddetta circolare n. 72/2021, riguardano periodi decorrenti dal 29 marzo 2021.

L’Istituto ha inoltre chiarito che l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal medesimo art. 8 per periodi che decorrono dal 1° aprile 2021 prescinde, invece, dal ricorso agli ammortizzatori sociali disciplinati dalla Legge di Bilancio.

Per quanto riguarda le modalità di richiesta delle integrazioni salariali ai sensi del comma 2-bis sopra illustrato, l’Istituto ha specificato che i datori di lavoro che, in conformità alla suddetta circolare n. 72/2021, abbiano già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID 19 – DL 41/2021” per periodi decorrenti dal 29 marzo 2021, possono inviare una domanda integrativa di trattamenti di CIGO/ASO/CIGD, con la medesima causale, per periodi antecedenti alla predetta data e fino al 28 marzo 2021.

La domanda integrativa deve riguardare lavoratori occupati presso la medesima unità produttiva oggetto dell’istanza originaria, anche se non presenti nell’istanza medesima, purché risultanti in forza all’azienda al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del Decreto Sostegni).

L’Istituto ha specificato che le domande integrative dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione della circolare INPS qui illustrata, e quindi, entro il 7 agosto 2021.

La medesima scadenza trova applicazione anche con riferimento alle prime istanze di accesso ai trattamenti di CIGO/ASO/CIGD di cui al citato comma 2-bis, il cui periodo di sospensione o riduzione di attività, in regime di continuità con i trattamenti disciplinati dalla legge di bilancio 2021, decorra antecedentemente alla data del 29 marzo 2021.

L’INPS si riserva di fornire successive istruzioni per la sistemazione dei flussi UniEmens già inviati dai datori di lavoro e riferiti a periodi ricompresi nelle istanze di integrazione salariale di cui trattasi.

L’Istituto ha ricordato, infine, che i datori di lavoro che hanno erroneamente inviato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono trasmettere l’istanza nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.

Per tutti gli aspetti non innovati, l’Istituto rimanda ai propri precedenti messaggio n. 1297/2021 (v. Newsletter ANCE Brescia  – n. 13/2021 del 03/04/2021) e circolare n. 72/2021 con cui sono state fornite le istruzioni amministrative in merito alle disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale introdotte dal decreto Sostegni.

Differimento dei termini decadenziali

Nella circolare in commento, l’Istituto ha ricordato, inoltre, che, con l’introduzione dei nuovi commi 3-bis e 3-ter dell’art. 8, la Legge di conversione del Decreto Sostegni ha disposto il differimento al 30 giugno 2021 dei termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 e dei termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2021.

Nella circolare qui illustrata, l’Istituto ripercorre i chiarimenti e le istruzioni operative già forniti con il citato messaggio n. 2310/2021 (peraltro, ormai superati, in considerazione del termine di scadenza fissato al 30 giugno 2021) (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 24/2021 del 19/06/2021).

 

Allegato:

Circolare_numero_99_del_08-07-2021

 

 

 

 

 


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