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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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09.04.2021 - lavoro

INPS – ASSUNZIONI DI DONNE LAVORATRICI – AGEVOLAZIONE PER IL BIENNIO 2021-2022 – CHIARIMENTI – MESSAGGIO 6 APRILE 2021, N. 1421

L’INPS, con messaggio 6 aprile 2021, n. 1421, facendo seguito alle indicazioni fornite con la propria precedente circolare 22 febbraio 2021, n. 32 (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 08/2021 del 27/02/2021), ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’ambito di applicazione dell’esonero riconosciuto, dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), nella misura del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022.

In primo luogo, l’Istituto ha ricordato che l’incentivo spetta per:

  • le assunzioni a tempo determinato;
  • le assunzioni a tempo indeterminato;
  • le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

In merito al requisito di svantaggio della lavoratrice (stato di disoccupazione da oltre 12 mesi o rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di “priva di impiego”) l’Istituto ha chiarito che esso deve sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio.

Pertanto, se si intende richiedere il beneficio per un’assunzione a tempo determinato, il requisito di svantaggio deve sussistere alla data di assunzione e non a quella della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

Se, invece, si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.

L’INPS ha precisato, inoltre, che il beneficio può trovare applicazione anche nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati ai sensi della disciplina di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012 o di cui all’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge di bilancio 2021, e che, in tali fattispecie, l’incentivo spetta per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione.

Infine, l’Istituto ha ribadito che l’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

Infine, in merito alla misura dell’incentivo, l’INPS ha specificato che, per quanto attiene all’applicazione dell’agevolazione ai profili in materia assicurativa, occorre fare riferimento alle comunicazioni che verranno emanate dall’INAIL.

Allegato: Messaggio numero 1421 del 06-04-2021

 


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