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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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02.07.2021 - lavoro

INPS – MAGGIORAZIONE DEGLI IMPORTI DEGLI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE – NUOVI LIMITI REDDITUALI PER IL PERIODO 1° LUGLIO 2020-30 GIUGNO 2022 – CIRCOLARE 30 GIUGNO 2021, N. 92

L’INPS, con circolare 30 giugno 2021, n. 92, facendo seguito al proprio precedente messaggio 17 giugno 2021, n. 2331 (v. Newsletter ANCE Brescia  – n. 25/2021 del 26/06/2021) ha fornito le indicazioni operative in merito alla maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare di cui all’articolo 5 del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, nonché in merito all’adeguamento, con decorrenza 1° luglio 2021, dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei.

In particolare, l’articolo 5 del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, riconosce agli aventi diritto all’assegno per il nucleo familiare (ANF), a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

A tale riguardo, l’INPS ha ricordato che l’assegno per il nucleo familiare è corrisposto alle seguenti categorie: lavoratori dipendenti, lavoratori iscritti alla Gestione separata, lavoratori agricoli, lavoratori domestici e domestici somministrati, lavoratori di ditte cessate, fallite e inadempienti, lavoratori in aspettativa sindacale, lavoratori marittimi sbarcati, soggetti titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione, quali i titolari di NASpI o di disoccupazione agricola, lavoratori titolari di trattamenti di integrazione salariale, lavoratori assistiti da assicurazione TBC e ai soggetti titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente.

L’Istituto ha precisato che la maggiorazione è riconosciuta a tutti i nuclei familiari che percepiscono, sulla base delle disposizioni vigenti in relazione alla composizione e alla numerosità del nucleo familiare, ai livelli reddituali e alla composizione del reddito complessivo del nucleo stesso, un importo di ANF superiore a zero.

La maggiorazione è, inoltre, riconosciuta anche in presenza di figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro oltre che di figli con età compresa tra i 18 e i 21 anni se studenti o apprendisti e appartenenti a nuclei numerosi secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L’Istituto ha specificato che l’assegno per il nucleo familiare previsto dall’articolo 2 del decreto-legge n. 69/1988 è incompatibile con l’Assegno temporaneo introdotto dall’articolo 1 del decreto-legge n. 79/2021.

Pertanto, l’Istituto ha chiarito che per i lavoratori dipendenti/assimilati e per i nuclei familiari a essi riferibili, trovano applicazione le disposizioni in materia di riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare, anche nei casi in cui la titolarità del diritto all’ANF sia riconosciuta a soggetti diversi dal lavoratore dipendente/assimilato, come ad esempio nel caso del genitore separato/naturale che beneficia degli ANF sulla posizione tutelata dell’altro genitore lavoratore dipendente/assimilato, al quale viene riconosciuta anche la maggiorazione prevista dall’articolo 5 del citato decreto-legge n. 79/2021.

Analogamente, laddove nel nucleo familiare ai fini ANF siano stati già compresi componenti minori per i quali il riconoscimento della condizione “a carico” sia riferibile a diversi soggetti, si continueranno a riconoscere i trattamenti di famiglia di cui trattasi agli attuali beneficiari con le maggiorazioni di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021, fino al 31 dicembre 2021. Questo è il caso, ad esempio, dei nuclei in cui il nipote minore sia a carico dell’ascendente; per tali minori non può essere presentata domanda di Assegno temporaneo da parte dei genitori, considerata l’incompatibilità tra le due misure.

L’Istituto, inoltre, ha ricordato che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente. Come già comunicato con precedente messaggio n. 2331 del 17 giugno 2021 (v. Newsletter ANCE Brescia  – n. 25/2021 del 26/06/2021), l’INPS ha ribadito che, poiché la variazione percentuale tra l’anno 2020 e l’anno 2019 dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolata dall’ISTAT (DEF 2021 deliberato il 15 aprile 2021) è risultata pari al -0,3, i livelli di reddito delle tabelle, già allegate al suddetto messaggio, contenenti gli importi mensili degli assegni al nucleo familiare da applicare dal 1° luglio 2021 rimangono invariati rispetto a quelli validi dal 1° luglio 2020.

L’Istituto ha chiarito che per tutti i lavoratori che hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare restano valide le vigenti modalità di presentazione della domanda e le relative modalità operative.

Per quanto di interesse:

  • per i lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo, come previsto dalla circolare n. 45/2019, le domande devono essere presentate in via telematica all’INPS utilizzando l’apposita procedura sul portale web. L’Istituto provvede all’istruttoria con la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare. Nell’ambito di tale istruttoria saranno individuati gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti, con riferimento sia all’importo di ANF che alla maggiorazione, in relazione alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti.

Gli importi calcolati dall’Istituto saranno messi a disposizione del datore di lavoro, che ne prende visione nel Cassetto previdenziale aziendale, con la specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore ed eventualmente di quello del richiedente, qualora i due soggetti non coincidano (ad esempio nel caso di madre separata senza posizione tutelata, che chiede la prestazione sulla posizione lavorativa dell’altro genitore). Sulla base degli importi teoricamente spettanti, così come individuati dall’Istituto, il datore di lavoro dovrà calcolare l’importo effettivamente dovuto al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento. La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall’Istituto. Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile, e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili;

  • per i lavoratori a cui l’assegno per il nucleo familiare è corrisposto dall’INPS con pagamento diretto, restano valide le disposizioni attuali in merito alla presentazione telematica della domanda attraverso la specifica procedura web per Gestione previdenziale. Gli importi corrisposti saranno comprensivi delle maggiorazioni per i nuclei con figli previste dall’articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021;
  • per i lavoratori titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione derivanti da sospensione o riduzione dell’attività lavorativa o per i percettori di indennità specifiche per settori produttivi – quali cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS) e in deroga (CIGD), assegno ordinario (ASO), cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), indennità di mancato avviamento al lavoro (IMA) – continuano a trovare applicazione le disposizioni normative e procedurali introdotte per le domande di “ANF DIP” dei lavoratori dipendenti, necessarie per la definizione del diritto e della misura della prestazione, così come indicato con il messaggio n. 833/2021. Gli importi di ANF corrisposti saranno comprensivi delle maggiorazioni di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021.

Infine, con riferimento alla compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro privati, l’Istituto ha chiarito che al fine di conguagliare gli ANF anticipati ai lavoratori, i datori di lavoro dovranno compilare l’elemento già in uso <InfoAggCausaliContrib>, valorizzando nell’elemento <CodiceCausale> uno dei seguenti valori:

  • 0035 – ANF assegni correnti;
  • L036 – Recupero assegni nucleo familiare arretrati;
  • H301 – Assegni nucleo familiare ai lavoratori assistiti per Tbc;
  • F101 – Restituz. Assegni nucleo famil.(lav.assist.per TBC)
  • F110 – Restituz. Assegni nucleo famil. Indebiti
  • 0036 – di nuova istituzione, avente il significato di – Maggiorazione ANF assegni correnti;
  • L035 – di nuova istituzione, avente il significato di – Recupero maggiorazioni ANF arretrati;
  • F111- di nuova istituzione, avente il significato di – Restituzione ANF Maggiorazioni Indebite.

Nell’elemento <IdentiMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere indicato il codice fiscale del soggetto richiedente la prestazione ANF, non necessariamente coincidente con il codice fiscale del lavoratore; nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere inserito il periodo a cui si riferisce il conguaglio ANF; nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo del conguaglio del periodo a cui si riferisce.

Trattandosi di un elemento ricorsivo sarà possibile indicare, nello stesso flusso Uniemens, più di un conguaglio.

Allegato:

Circolare_numero_92_del_30-06-2021

Circolare_numero_92_del_30-06-2021_Allegato_n_1

Circolare_numero_92_del_30-06-2021_Allegato_n_2

 

 


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