Servizio Ambientale - referente: rag. Enrico Massardi
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01.06.2021 - Evidenza

MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD 2021)

Il 16 giugno 2021 scadrà il termine per la presentazione della dichiarazione MUD relativa ai rifiuti prodotti, recuperati o smaltiti nell’anno 2020.

Per quanto riguarda le imprese edili si ricorda che l’obbligo di presentare il MUD sorge solo nel caso in cui siano stati prodotti o smaltiti rifiuti pericolosi.

Per la dichiarazione ambientale MUD 2021 occorre utilizzare la modulistica contenuta nel DPCM 23 dicembre 2020.

Viene confermato anche per quest’anno l’obbligo di comunicare il quantitativo di rifiuti in giacenza che dovranno essere divisi fra quelli da avviare al recupero e quelli da avviare allo smaltimento. Su quest’ultimo punto si invita a prestare particolare attenzione, in quanto il dato comunicato nel MUD consentirà agli enti di controllo di effettuare verifiche di tipo incrociato per stabilire se sono stati superati i termini previsti per il deposito temporaneo dei rifiuti.

Viene confermato che la comunicazione rifiuti semplificata dovrà essere compilata esclusivamente utilizzando un’apposita applicazione disponibile sul sito http://mudsemplificato.ecocerved.it.  Anche quest’anno, pertanto, la dichiarazione non potrà essere compilare manualmente. Le comunicazioni effettuate con modalità diverse da quelle prescritte saranno considerate “inesatte”, e come tali, sanzionate.

Si forniscono, di seguito, alcune indicazioni per quanto attiene alla compilazione e presentazione della dichiarazione MUD 2020, segnalando che gli uffici del Collegio restano a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Soggetti obbligati

L’obbligo di comunicazione interessa:
■ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
■ le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
■ chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
■ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184 (d.lgs. 152/06), comma 3, lettere c) (rifiuti da lavorazioni industriali), d) (rifiuti da lavorazioni artigianali) e g) (rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi), con più di dieci dipendenti;
■ i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.

Esclusioni

Sono esonerati dalla presentazione della denuncia:
■ le imprese edili che hanno prodotto rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché rifiuti derivanti dalle attività di scavo (art. 184, comma 3, lettera b), decreto legislativo n.152/2006);
■ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c) (rifiuti da lavorazioni industriali), d) (rifiuti da lavorazioni artigianali) e g) (rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi), con meno di dieci dipendenti.

Come detto più sopra, non sono soggette all’obbligo di presentazione della dichiarazione MUD le imprese di costruzione che, ad esempio, producono rifiuti non pericolosi appartenenti al gruppo “17” del Codice Europeo dei Rifiuti (CER) come le terre e rocce da scavo e i materiali da costruzione e demolizione.

Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione MUD a carico delle imprese edili che svolgono un’attività di recupero autorizzata e per quelle che producono rifiuti pericolosi come, ad esempio, i rifiuti contenenti amianto, gli oli esausti per motori, le batterie esaurite al piombo, ecc.

Modalità di compilazione, termine di scadenza e destinatario della denuncia

La denuncia MUD deve essere spedita per via telematica, tramite il sito www.mudtelematico.it, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui ha sede l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione, entro il 16 giugno 2021, ad eccezione della comunicazione semplificata per i piccoli produttori di rifiuti che può essere trasmessa tramite PEC.

Il file della dichiarazione può essere prodotto con il software messo a disposizione gratuitamente da Ecocerved (https://www.ecocerved.it) o utilizzando altri software, purché gli stessi siano conformi alle specifiche del DPCM 23/12/2020.

Per trasmettere telematicamente il MUD i soggetti dichiaranti devono essere in possesso di un dispositivo contenente un certificato di firma digitale (Smart Card o Carta nazionale dei Servizi o Business Key) valido al momento dell’invio.

MUD semplificato

Possono compilare il MUD tramite la Comunicazione “Sezione rifiuti semplificata”, le imprese per le quali ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
■ sono produttrici di non più di 7 rifiuti;
■ i rifiuti sono stati prodotti nell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione;
■ per ogni rifiuto prodotto non sono stati utilizzati più di tre trasportatori e più di tre destinatari. La Comunicazione Rifiuti Semplificata non può essere presentata da produttori che conferiscono i rifiuti all’estero.

Si ricorda che l’elenco dei trasportatori cui è stato affidato il rifiuto va compilato solo se il produttore ha effettuato il trasporto del rifiuto utilizzando un soggetto diverso dal destinatario.

Sul sito https://mudsemplificato.ecocerved.it, è possibile utilizzare, previa registrazione gratuita, una procedura software che consente di inserire i dati da indicare nella dichiarazione semplificata. Al termine dell’inserimento dei dati la procedura ne verifica la correttezza, segnalando eventuali anomalie, e stampa il modello in formato PDF che, una volta firmato e scansionato, dovrà essere inviato per posta elettronica certificata (PEC) alla CCIAA.

La comunicazione MUD dovrà riportare la firma autografa del dichiarante, e dovrà essere trasformata in un documento in formato PDF prima dell’invio a mezzo Posta Elettronica Certificata.

Dovrà essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata (PEC) un unico documento PDF che dovrà contenere:

■ copia della Comunicazione Rifiuti semplificata firmata dal dichiarante;
■ copia dell’attestato di versamento dei diritti di segreteria alla CCIAA competente;
■ copia del documento di identità del sottoscrittore.

Ogni mail trasmessa via PEC all’indirizzo comunicazionemud@pec.it dovrà contenere una sola comunicazione MUD e dovrà riportare nell’oggetto esclusivamente il codice fiscale del dichiarante.

Diritti di segreteria

Per l’invio telematico è ammesso il pagamento del diritto di segreteria, di importo pari a 10 euro, tramite:
■ carta di credito;
■ Telemaco Pay;
■ piattaforma PagoPA.

Nel caso di invio con PEC (solo per le dichiarazioni semplificate) il versamento è pari a 15 euro e potrà avvenire esclusivamente con il circuito PagoPa.

Sanzioni

La mancata presentazione della denuncia MUD, ovvero la presentazione incompleta o inesatta della stessa, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro.

Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito (15 agosto 23021), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26 a 160 euro.

Se le indicazioni contenute nel MUD sono formalmente incomplete o inesatte, ma i dati riportati nella comunicazione consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 a 1.550 euro.


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