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Servizio Tecnico - referente: dott.ssa Sara Meschini
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17.12.2021 - lavori pubblici

PUBBLICATO IL DECRETO DI MODIFICA DEL SAGGIO DI INTERESSE LEGALE PER L’ANNO 2022

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15 dicembre 2021 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2011 recante “Modifica del saggio di interesse legale”. Il MEF ha quindi fissato la nuova misura del tasso d’interesse legale ai sensi dell’art. 1284 del codice civile che, a partire dal 1° gennaio 2022, risulta essere pari all’1,25 per cento in ragione dell’anno, con incremento maggiore dell’unità che non si leggeva dal 2014..

L’art. 1284 del codice civile attribuisce al Ministro dell’economia il potere di modificare annualmente il tasso d’interesse legale, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce.
La determinazione del nuovo tasso d’interesse avviene sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tiene conto del tasso d’inflazione annuo registrato. Qualora entro il 15 dicembre non venga fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo.

Gli interessi legali decorrono dal giorno in cui è stato convenuto il pagamento oppure dal giorno della “messa in mora” (data della intimazione del pagamento o della richiesta di adempimento) fino al giorno dell’effettivo pagamento, ed inoltre, stante il disposto dell’art. 1284 del Codice civile, comma 3, gli interessi superiori alla misura legale (cosiddetti “interessi di mora”) devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale.

Di seguito si riportano i tassi d’interesse legale applicati fino ad oggi e cioè:
– 5% dal 21/04/1942 al 15/12/1990 (art. 1284 c.c.);
– 10% dal 16/12/1990 e per gli anni 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 e 1996 (Legge 353/1990 e Legge 408/1990);
– 5% per il 1997 e 1998 (Legge 662/1996);
– 2,5% per il 1999 e 2000 (DM 10/12/1998);
– 3,5% per il 2001 (DM 11/12/2000);
– 3% per il 2002 e 2003 (DM 11/12/2001);
– 2,5% per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 (DM 1/12/2003);
– 3% per il 2008 e 2009 (DM 12/12/2007);
– 1% per il 2010 (DM 4/12/2009);
– 1,5% per il 2011 (DM 7/12/2010);
– 2,5% per il 2012 e 2013 (DM 12/12/2011);
– 1% per il 2014 (DM 12/12/2013);
– 0,5% per il 2015 (DM 11/12/2014)
– 0,2% per il 2016 (DM 11/12/2015)
– 0,1% per il 2017 (DM 7/12/2016);
– 0,3% per il 2018 (DM 12/12/2017);
– 0,8% per il 2019 (DM 12/12/2018);
– 0,05% per il 2020 (DM 12/12/2019);
– 0,01% per il 2021 (DM 11/12/2020);
– 1.25% per il 2022 (DM 13/12/2021);

L’elenco sopra riportato evidenzia che:
• dal 2008 (anno di inizio del ciclo economico negativo) vi è stata una sostanziale riduzione del valore del tasso di interesse legale;
• il nuovo valore fissato per il 2022 rappresenta l’incremento maggiore dal 2014.

Si ricorda che il tasso d’interesse legale può avere rilievo, tra l’altro, in tema di locazione di immobili urbani ed in particolare in tema di deposito cauzionale, qualora nel contratto non sia stata esclusa la produzione di interessi legali.

Interessi legali e interessi di mora: significato, utilizzo e differenze

Gli interessi “legali”, così chiamati perché stabiliti per legge, sono le somme aggiuntive dovute dal debitore in caso di ritardato adempimento ad obbligazioni di natura pecuniaria, nell’ambito di rapporti contrattuali di qualsiasi tipo.

Gli interessi legali hanno carattere corrispettivo (fungono da corrispettivo per la fruizione del denaro altrui), si applicano anche se non espressamente pattuito, e decorrono dunque per il solo fatto di disporre del denaro altrui in ragione dell’inadempimento al pagamento previsto, senza che il creditore debba dimostrare di aver sofferto alcun danno (art. 1224 del Codice civile, comma 1, primo periodo).

Gli interessi legali decorrono dal giorno in cui è stato concordato il pagamento, oppure, se quest’ultimo non è stato convenuto, della “messa in mora”, cioè dalla data della intimazione del pagamento o della richiesta di adempimento, tipicamente effettuata tramite una richiesta scritta al debitore nella quale viene indicato il termine massimo entro il quale adempiere, termine che rappresenterà quindi il dies a quo di decorrenza degli interessi (art. 1224 del Codice civile, comma 1, secondo periodo).

Viceversa, gli interessi “di mora” – anch’essi derivanti dal mancato o ritardato adempimento ad obbligazioni di natura pecuniaria – hanno carattere convenzionale, devono cioè necessariamente essere pattuiti in modo espresso sia nella debenza che nella misura, e risarcitorio, hanno cioè la funzione di ristorare il creditore del maggior danno subito in conseguenza dell’inadempimento (art. 1284 del Codice civile, comma 3).

In pratica è come se le parti stabilissero e quantificassero dal principio, di comune accordo, la misura dell’eventuale danno subito in caso di inadempimento, esonerando così la parte che ne è vittima dall’onere di dimostrare e quantificare il danno subito.

Se le parti non ne hanno determinato la misura, si applica il tasso degli interessi legali (art. 1284 del Codice civile, comma 2). In ogni caso, il non aver previsto in contratto un interesse di mora non esclude la possibilità del danneggiato di dimostrare di aver subito un maggiore danno e di ottenerne in tal modo il risarcimento, che in questo caso sarà però quantificato dal giudice con propria valutazione discrezionale.

Anche gli interessi di mora decorrono dal giorno della “messa in mora”, come detto in precedenza per gli interessi legali, fatta salva la disciplina speciale applicabile nelle “transazioni commerciali” ai sensi del D. Leg.vo 231/2002.

Il D.L. 12/09/2014, n. 132, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12/09/2014 ed in vigore dal giorno successivo – poi convertito in legge dalla L. 10/11/2014, n. 162 – ha aggiunto i nuovi commi quarto e quinto all’art. 1284 del Codice civile, in forza dei quali, se le parti non hanno determinato la misura dell’interesse di mora, da quando ha inizio un procedimento di cognizione, il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La disposizione si applica anche all’atto con cui si promuove il procedimento arbitrale. In altri termini, se la pretesa risarcitoria viene perseguita nell’ambito di un procedimento – sia esso in sede civile, amministrativa o penale, ed anche un procedimento arbitrale ai sensi del Codice di procedura civile – ai fini del calcolo dell’interesse di mora, la misura del saggio di interesse legale si intende sostituita da quella prevista dal D. Leg.vo 231/2002 (come modificato dal D. Leg.vo 192/2012), e determinato semestralmente con comunicato del Ministero dell’economia e delle finanze.

Si ricorda, da ultimo, che la disciplina speciale per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali dettata dal D. Leg.vo 231/2002 è applicabile anche ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture a partire dal 01/01/2013, a seguito delle modifiche introdotte dal D. Leg.vo 09/11/2012, n. 192 e come ora previsto anche dall’art. 113-bis del D. Leg.vo 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

Decreto Ministero dell’economia e delle finanze

Modifica del saggio di interesse legale.

(GU n.297 del 15-12-2021)

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto l’art. 2, comma 185 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284, primo comma del codice civile, prevede che il Ministro dell’economia e delle finanze puo’ modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno;

Visto il proprio decreto 11 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2020, n. 310, con il quale la misura del saggio degli interessi legali e’ stata fissata allo 0,01 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2021;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d’inflazione annuo registrato;

Ravvisata l’esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l’attuale saggio degli interessi;

Decreta:

Art. 1

La misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile e’ fissata all’1,25 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2021

Il Ministro: Franco


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