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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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22.04.2022 - lavoro

CRISI UCRAINA – PROTEZIONE TEMPORANEA DEI PROFUGHI UCRAINI – DPCM 28 MARZO 2022 – FAQ SULL’ACCESSO AL MERCATO DEL LAVORO

In attuazione della direttiva comunitaria 2001/55/Ce sulla concessione di protezione temporanea agli sfollati e della decisione di esecuzione del Consiglio dell’UE 2022/382, che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di profughi provenienti dall’Ucraina, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato l’allegato DPCM 28 marzo 2022, che autorizza le autorità italiane a concedere la protezione temporanea ai profughi provenienti dall’Ucraina.

Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 15 aprile e prevede, in particolare, che la protezione temporanea abbia la durata di un anno a decorrere dal 4 marzo 2022 (data della decisione del Consiglio dell’UE).

Beneficiari della protezione temporanea sono:

–              i cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;

–              gli apolidi e cittadini di paesi diversi dall’Ucraina che beneficiavano già prima della protezione internazionale o di protezione equivalente in Ucraina, prima del 24 febbraio 2022;

–              i familiari delle due precedenti categorie, soggiornanti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 in virtù di un permesso di soggiorno valido in base al diritto ucraino e in possesso di documentazione attestante il vincolo di parentela, (documentazione validata dalla competente rappresentanza consolare straniera)gli apolidi e cittadini di paesi diversi dall’Ucraina che soggiornavano in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 in virtù di permesso di soggiorno permanente valido in base al diritto ucraino, e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel paese/regione di origine.

Ai sensi del DPCM il Questore del luogo in cui il richiedente è domiciliato rilascia un permesso di soggiorno per protezione temporanea di durata annuale. Il permesso, richiesto tramite domanda presentata direttamente in Questura, è rilasciato in formato elettronico ed è totalmente gratuito. Qualora la protezione temporanea non cessi per effetto di una decisione adottata dal Consiglio dell’Unione europea, il permesso può essere prorogato automaticamente di sei mesi in sei mesi per un periodo massimo di un anno.

Tale permesso di soggiorno consente al titolare l’accesso, oltre che all’assistenza sanitaria, al mercato del lavoro e allo studio.

Nel caso di adozione della predetta decisione di cessazione della protezione temporanea da parte del Consiglio dell’Unione il permesso perde efficacia ed è revocato anche prima della sua scadenza.

Il titolare di permesso di soggiorno per protezione temporanea può presentare anche la domanda di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. n. 25/2008.

Sul Portale integrazione migranti sono state pubblicate le risposte alle FAQ più frequenti sull’accesso al mercato del lavoro dei richiedenti e dei titolari della protezione temporanea.

Le informazioni fornite attengono assunzioni, accesso ai Centri per l’Impiego, DID, tirocini, formazione professionale, riconoscimento dei titoli professionali. In particolare, si riportano alcune FAQ di interesse:

  1. Chi ha un permesso di soggiorno per protezione temporanea può lavorare in Italia? E chi è in attesa del permesso?

Si, l’articolo 2 del DPCM del 28 marzo 2022 consente espressamente al beneficiario della protezione temporanea l’accesso al mercato del lavoro. Tale articolo richiama quanto previsto dall’ordinanza di protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, secondo il quale “lo svolgimento di attività lavorativa sia in forma subordinata, anche stagionale, che autonoma è consentita alle persone provenienti dall’Ucraina a seguito della crisi in atto, sulla base della sola richiesta di permesso di soggiorno presentata alla competente Questura”.

È pertanto possibile iniziare sin dalla presentazione della domanda di protezione temporanea a svolgere attività lavorativa con la sola ricevuta, anche se ancora non è stato rilasciato il relativo permesso di soggiorno. Si tratta di una possibilità già in generale prevista dall’articolo 5, comma 9 bis, del Testo Unico Immigrazione ed espressamente richiamata nell’ordinanza di protezione civile a cui il DPCM rimanda.

Non ci sono, pertanto, impedimenti all’assunzione sin da subito da parte di un datore di lavoro in Italia di un cittadino proveniente dall’Ucraina in possesso della ricevuta di richiesta di permesso di soggiorno per protezione temporanea.

  1. Come assumere una persona che ha un permesso per protezione temporanea? E una persona in attesa del permesso?

I datori di lavoro che intendono assumere lavoratori in possesso del permesso di soggiorno per protezione temporanea o della ricevuta della richiesta del permesso per protezione temporanea devono inviare il modello “UNILAV” di comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l’Impiego (CPI) competente rispetto alla sede di lavoro, entro le ore 24 del giorno precedente all’assunzione. Il modello “UNILAV” va inviato telematicamente tramite il sito https://www.co.lavoro.gov.it/co/Login.aspx e contemporaneamente si assolvono gli obblighi di comunicazione a:

  • Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS);
  • Istituto Nazionale per le Assicurazioni e Infortuni sul Lavoro (INAIL);
  • altre forme previdenziali sostitutive o esclusive;
  • Prefettura.

Il modello contiene anche gli impegni cui il datore di lavoro è tenuto per legge, tra cui il pagamento delle spese per l’eventuale ritorno in patria dello straniero nel caso di un rimpatrio forzato e all’indicazione della sistemazione alloggiativa. Anche in caso di rapporto di lavoro domestico, che può essere instaurato a seguito della comunicazione effettuata all’INPS, entro le 24 ore del giorno precedente, la comunicazione è valida ai fini dell’assolvimento dei suddetti obblighi. https://www.inps.it/prestazioni-servizi/come-assumere-un-lavoratore-domestico

Nota: In caso di assunzione di uno straniero ancora in attesa di rilascio del permesso di soggiorno, nel campo del modello UNILAV relativo al titolo di soggiorno andrà indicato “in attesa di permesso” e non servirà mettere alcuna data di scadenza.

Per quanto non riportato si rimanda all’elencazione completa delle FAQ.

 

ALLEGATO:

 

Dpcm-28-marzo-2022


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