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01.07.2022 - lavori pubblici

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO PNRR 2 – LE NOVITA’ PER GLI APPALTI PUBBLICI

 

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno u.s. la legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione, con modifiche, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

Il provvedimento, che è entrato in vigore lo scorso 30 giugno 2022, reca alcune misure di interesse per il settore dei lavori pubblici, di seguito riportate.

  • Articolo 7, commi 2-ter e 2-quater, relativi al costo dei materiali necessari alla realizzazione di opere.

I commi in questione stabiliscono che l’articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si interpreta nel senso che tra le circostanze indicate al primo periodo (ossia le circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore, che possano dar luogo a modifiche o varianti dei contratti di appalto in corso di validità, senza dover procedere ad una nuova procedura di affidamento) siano incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei  materiali necessari alla realizzazione dell’opera.

Si prevede che, in tali casi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la stazione appaltante o l’aggiudicatario possano proporre, senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell’opera, una variante in corso d’opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali.

Il legislatore dunque, a fronte dei pesanti fenomeni di aumento dei costi dei materiali per i lavori, interviene fornendo una sorta di “interpretazione autentica” dell’articolo 106 comma 1 lettera c) (evidentemente ci voleva una legge per attestare la straordinarietà della situazione), indicando tra le cause impreviste ed imprevedibili quelle che alterano in modo significativo del costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera.

  • Articolo 18-bis, comma 12, relativo agli oneri per la pubblicazione e la pubblicità legale degli appalti pubblici.

La previsione in questione modifica all’articolo 48 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, introducendovi il nuovo comma 7-bis, secondo cui gli oneri di pubblicazione e pubblicità legale di cui all’articolo 216, comma 11, del codice dei contratti pubblici, sostenuti dalle centrali di committenza in attuazione di quanto previsto dall’art. 48, possono essere posti a carico delle risorse disponibili a legislazione vigente ovvero delle risorse previste per l’attuazione degli interventi del PNRR (di cui all’articolo 10, comma 5, del medesimo decreto n. 77/2021).

  • Articolo 32, comma 1, lett. c-bis), relativo alle esclusioni dalla disciplina del codice dei contratti pubblici nel settore delle comunicazioni elettroniche.

La previsione in commento stabilisce l’integrale esclusione, dall’ambito di applicazione della disciplina dettata dal D.lgs. n. 50 del 2016, degli appalti pubblici e dei concorsi di progettazione nei settori ordinari e delle concessioni principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di comunicazioni elettroniche.

Si tratta degli ambiti già esclusi dall’art. 15 del codice medesimo, articolo esplicitamente richiamato dalla disposizione in questione. La lettera c-bis) prevede che non trovino applicazione provvedimenti, contratti o altri atti incompatibili con la suddetta esclusione.

  • Articolo 35, comma 1-bis , relativo ai compensi del collegio consultivo tecnico delle stazioni appaltanti.

L’articolo 35 modifica il comma 7-bis, dell’art. 6 del decreto legge n. 76 del 2020, relativo ai compensi dei componenti dei collegi consultivi tecnici, sostituendolo integralmente.

Si ricorda che il comma in questione prevede che i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico non possano superare determinate sulla base di percentuali sul valore dell’appalto. Il nuovo testo del comma 7-bis è il seguente:

“7-bis. In ogni caso, i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del comma 7, non possono complessivamente superare con riferimento all’intero collegio:

  • a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti:

1) l’importo pari allo 0,5 per cento del valore dell’appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;

2) l’importo pari allo 0,25 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;

3) l’importo pari allo 0,15 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;

4) l’importo pari allo 0,10 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;

5) l’importo pari allo 0,07 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente 500 milioni di euro;

  • b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti:
  • 1) l’importo pari allo 0,8 per cento del valore dell’appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;

2) l’importo pari allo 0,4 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;

3) l’importo pari allo 0,25 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;

4) l’importo pari allo 0,15 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;

5) l’importo pari allo 0,10 per cento per la parte del valore dell’appalto eccedente 500 milioni di euro.”

Per quanto di interesse, in sede di conversione, hanno trovato, poi, conferma talune previsioni già contenute nel testo del decreto-legge n. 36/2022, che per maggiore facilità di lettura si riportano di seguito.

  • 34 – Rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere

Tale articolo, inter alia, introduce, all’articolo 95, comma 13, del Codice, tra i criteri premiali che le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere, ai fini dell’attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica, “l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso di certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198”.

Ciò, sempre compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i princìpi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

  • 35 – Procedure attuative e tempi di realizzazione degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza

Tale articolo chiarisce che le procedure “derogatorie” previste dall’articolo 48 del decreto n. 77/2021 – convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 – in materia di procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, si applicano anche in caso di suddivisione in lotti funzionali.

  • 36 – Interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Ministero della cultura

Tale disposizione, al comma 2, prevede, nell’ambito del PNRR, che, in caso di interventi di importo non superiore alla soglia comunitaria su beni di proprietà delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, i medesimi enti proprietari possono essere individuati quali soggetti attuatori esterni

Gli uffici di Ance Brescia sono a disposizione per eventuali chiarimenti.

In allegato, il testo coordinato del decreto-legge come convertito.

IN ALLEGATO

Legge 29 giugno 2022 n. 79 – conversione PNRR 2 – 20220629_150

 

 


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