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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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07.01.2022 - lavoro

COVID 19 – AGGIORNAMENTO SULLE MISURE DI QUARANTENA E ISOLAMENTO – DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 229 – MINISTERO DELLA SALUTE – CIRCOLARE 30 DICEMBRE 2021, N. 60136

Avvenuta pubblicazione del Decreto legge 30 dicembre 2021, n. 229

Con il Decreto in commento, entrato in vigore il 31 dicembre scorso, il Governo, fra le altre misure per il contenimento della diffusione della pandemia da CoViD19, ha disposto che la misura della quarantena precauzionale non si applichi a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19.

Viene, nel contempo, confermato come tali soggetti siano comunque obbligati ad indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con persona risultata positiva e ad effettuare un test antigenico rapido, o anche molecolare, per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Le previsioni del Decreto si applicano, per espressa previsione normativa, anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del Decreto, ossia dalla predetta data del 31 dicembre scorso.

Il Decreto, inoltre, prevede che, dal prossimo 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, sarò consentito ai soli possessori di certificazioni verdi COVID-19 (cd. SuperGreenPass) l’accesso ad alcuni servizi ed alcune attività, fra cui:

  1. a) alberghi e altre strutture recettive nonché ai servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
  2. b) sagre e fiere, convegni e congressi;
  3. c) utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico.

Indicazioni ministeriali – MinSalute, circolare 30 dicembre 2021, n. 60136

Il Ministero della Salute, con la circolare citata, ha ritenuto opportuno delineare un nuovo quadro normativo circa l’applicazione delle misure di isolamento o quarantena

Isolamento

Le indicazioni ministeriali confermano come, con riferimento ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento possa essere ridotto a 7 giorni, rispetto ai 10 originariamente previsti, purché gli interessati siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

Quarantena – Durata per i cd. “contatti stretti”

Per tale tipologia di interessati, il periodo di quarantena dovrà essere applicato secondo le modalità di seguito riportate:

  1. per i soggetti:
  • non vaccinati;
  • o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario;
  • o che abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste;
  • o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni,

rimane inalterata l’attuale misura del periodo di quarantena, pari a 10 giorni dall’ultimo contatto con la persona risultata positiva, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

  1. b) per i soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici, la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
  2. per i soggetti asintomatici che:
  • abbiano ricevuto la dose booster;
  • oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti;
  • oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,

non si applica la quarantena ed è fatto loro obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al quinto giorno.

E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con la persona risultata positiva.

Quarantena – Durata per i cd. “contatti a basso rischio”

Per i contatti a basso rischio, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche  o  FFP2,  non  è  necessaria  quarantena  ma  dovranno  essere  mantenute  le comuni precauzioni igienico-sanitarie.

La circolare specifica che, invece, se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sola sorveglianza passiva.

Da ultimo, per completezza, ricordiamo che per “contatto a basso rischio”, si intende, per quanto di interesse delle imprese edili, una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:

– contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;

– contatto in un ambiente chiuso o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti.

Circolare Salute 61063 – Allegato

Decreto Legge 229

 


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