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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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04.03.2022 - lavoro

DECRETO ANTIFRODI – BONUS EDILIZI – PRESUPPOSTI – APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI COMPARATIVAMENTE PIU’ RAPPRESENTATIVI SUL PIANO NAZIONALE

 

Come già anticipato con circolare del Collegio del 1° marzo scorso, il Decreto legge 25 febbraio 2022, n. 13 ha previsto, per i lavori edili di cui all’Allegato X del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di importo superiore a 70.000 euro, il riconoscimento dei benefici connessi ai diversi bonus edilizi solo se nell’atto di affidamento dei lavori sia indicato che i lavori edili saranno eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In sostanza, i suddetti bonus saranno riservati, come più volte richiesto da ANCE, ai soli lavori svolti da datori di lavoro che possano attestare di essere regolari e qualificati, in quanto essi, applicando il contratto collettivo nazionale e territoriale dell’edilizia, garantiscono ai lavoratori adeguate tutele in termini sia di formazione che di sicurezza sul lavoro.

Pertanto, per accedere alla fruizione di tali bonus, sarà necessario che il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro, applicato dall’impresa esecutrice, sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e che, inoltre, venga riportato nelle fatture emesse in relazione all’effettuazione degli stessi.

Tra l’altro, la scelta del legislatore dell’importo dei lavori (ossia quelli superiori a 70.000 euro) comporterà la conseguente applicazione agli stessi dell’istituto della congruità.

Da ultimo, va di certo specificato che il Decreto si applica, per espressa previsione contrattuale, ai lavori avviati dopo il novantesimo giorno dall’entrata in vigore del Decreto qui in commento, ossia dal 27 maggio p.v..

DECRETO-LEGGE 25 febbraio 2022 , n. 13 .

 


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