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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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04.03.2022 - lavoro

MINISTERO DEL LAVORO – CONTRATTO DI RETE – COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE – DECRETO 29 OTTOBRE 2021, N. 205 – INDIRIZZI INTERPRETATIVI – NOTA INL 22 FEBBRAIO 2022, N. 315

 

Con Decreto 28 ottobre 2021, pubblicato solo il 22 febbraio in G.U., il Ministero del Lavoro ha individuato le modalità operative per la comunicazione dei rapporti di lavoro in codatorialità da parte delle imprese che hanno costituito un contratto di rete.

Il Decreto prevede, in sostanza, che le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione della codatorialità sono effettuate telematicamente attraverso il modello “Unirete”, reperibile dal sito www.servizi.lavoro.gov.it.

Il Decreto, specifica, inoltre, che tali comunicazioni vanno effettuate anche in caso di distacco praticato all’interno di un contratto di rete.

Il Decreto, infine, precisa come le imprese interessate effettuino le comunicazioni di cui trattasi per il tramite di un soggetto specifico, individuato nel contratto di rete, quale incaricato alle comunicazioni previste.

Solo in capo a tale soggetto, quindi, pendono le sanzioni normativamente previste in caso di inadempimento degli obblighi di comunicazione.

Nota Ispettorato Nazionale del Lavoro – modelli e tempistica delle comunicazioni

L’Ispettorato ha diramato le indicazioni applicative, con nota del 22 febbraio 2022, n. 315.

In essa si legge, innanzitutto, che le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione della codatorialità sono da effettuarsi, a decorrere dal 23 febbraio 2022, attraverso il modello “Unirete”, presente all’interno del sito sopra riportato.

In relazione ai rapporti in codatorialità già in essere alla data da ultimo citata, la nota dell’Ispettorato indica, in assenza di esplicite previsioni del Decreto, la scadenza nel trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del Decreto medesimo: pertanto, tali rapporti vanno comunicati entro il 24 marzo 2022.

Profili previdenziali ed assicurativi

L’Ispettorato sottolinea come il trattamento previdenziale ed assicurativo del lavoratore in codatorialità venga definito in base alla classificazione dell’impresa indicata nella comunicazione “Unirete” come datore di lavoro di riferimento ed in virtù dell’imponibile retributivo determinato, in funzione della categoria, del livello e delle mansioni assegnate al lavoratore, dal contratto collettivo riferibile alla stessa impresa.

L’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 3 del D.M. prevede un meccanismo di maggior tutela per il lavoratore che, per effetto del regime di codatorialità, si ritrovi ad effettuare la prestazione lavorativa per imprese che applicano differenti contratti collettivi.

In effetti, laddove la prestazione lavorativa sia stata resa nel mese in termini prevalenti in favore di una impresa che applichi un CCNL che, per la medesima mansione, preveda una retribuzione più elevata rispetto a quella prevista dal contratto applicabile dal datore di lavoro di riferimento, l’imponibile oggetto di denuncia mensile dovrà essere adeguato a tale maggiore importo. A tal fine, le registrazioni sul LUL devono riportare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 3, l’impiego orario del lavoratore presso ciascun datore di lavoro.

Il datore di lavoro di riferimento del lavoratore – che, per quanto sopra esplicitato, non è detto coincida con l’impresa referente per le comunicazioni – ha, inoltre, la responsabilità di gestione degli adempimenti contributivi ed assicurativi quali la trasmissione dei flussi UniEmens, le registrazioni sul LUL, l’inserimento del lavoratore nell’autoliquidazione annuale INAIL.

Regime di solidarietà

La nota precisa come, nel rapporto di lavoro in codatorialità, tutti i retisti assumano il ruolo sostanziale di datori di lavoro dei lavoratori coinvolti, benché gli adempimenti concernenti la gestione del rapporto per finalità di semplificazione degli oneri amministrativi siano, poi, formalmente riservati ad un’unica impresa.

La stipula del contratto di rete e dell’accordo di codatorialità, quindi, implica l’insorgenza in capo ai lavoratori coinvolti dell’obbligo di rendere la prestazione lavorativa nei confronti di tutti i co-datori e, in capo a quest’ultimi, l’obbligo di corrispondere la retribuzione dovuta e di provvedere ai versamenti previdenziali dovuti.

Ne consegue che, anche sulla scorta delle posizioni giurisprudenziali di legittimità sul punto, l’adempimento degli obblighi connessi al rapporto di lavoro potrà essere richiesto, per l’intero, a ciascuno dei co-datori ferma restando la valenza, nei soli rapporti interni, di accordi volti a limitare il piano delle responsabilità e della natura liberatoria dell’adempimento dell’uno nei confronti degli altri con ogni facoltà di regresso nel rispetto delle regole stabilite tra le parti.

In altri termini, mentre nel distacco, attivabile nell’ambito della rete in termini alternativi alla codatorialità, il lavoratore interessato è coinvolto nell’ambito di un rapporto bilaterale tra impresa retista distaccante e impresa retista distaccataria, la codatorialità consente il potenziale coinvolgimento di tutte le imprese appartenenti alla rete, che restano libere di scegliere se aderire a tale modello ed usufruire della prestazione lavorativa in base alle c.d. “regole di ingaggio” appositamente predisposte ed accessorie rispetto al contratto di rete.

Campo di applicazione

Le regole sopra richiamate trovano applicazione per tutti i rapporti in codatorialità costituiti nell’ambito dei contratti di rete stipulati in essere alla data di entrata in vigore del D.M. n. 205/2021 ossia alla data del 23 febbraio 2022 oltre ovviamente a quelli instaurati dopo tale data.

 

Allegati:

INL_22_2_2022_315

Decreto_205.29-10-2021

 


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