Print Friendly, PDF & Email
Servizio comunicazioni: ref. Dott.ssa Valentina Epifani
Tel. 030.399133 - Email: valentina.epifani@ancebrescia.it
25.03.2022 - tributi

ECOBONUS – DEFINITI I COSTI MASSIMI AGEVOLABILI PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI

 

Con decreto del Ministro della Transizione Ecologica sono stati fissati i costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, relativi agli interventi di efficientamento energetico degli edifici, ai quali i tecnici devono fare riferimento ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese per interventi di Ecobonus ordinari e super (110%).

Il provvedimento era stato previsto nell’ambito delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2022 all’art. 119 del decreto legge “Rilancio”.

La data di entrata in vigore del nuovo decreto, e quindi dei nuovi valori dei costi massimi specifici, è fissata al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 15 aprile 2022. Le nuove disposizioni si applicheranno agli interventi la cui richiesta di titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata a partire dal 16 aprile 2022.

Il decreto fissa i costi massimi specifici riferiti a 34 “tipologie di beni”, specificando che i valori sono da considerarsi al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni.

I beni indicati sono quelli utilizzati per:

  • realizzare l’isolamento termico delle strutture opache orizzontali e verticali degli edifici, quali i materiali usati per i “cappotti” o altre soluzioni di isolamento;
  • la sostituzione delle finestre
  • l’installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggianti;
  • l’installazione di impianti a collettori solari;
  • la sostituzione degli impianti termici con caldaie a condensazione, micro-cogeneratori, pompe di calore anche per l’acqua calda sanitaria, sistemi ibridi, generatori di calore alimentati a biomasse combustibili;
  • installazione di tecnologie di building automation.

L’applicazione dei nuovi valori è limitata ai soli beni individuati nell’allegato al decreto, che va a sostituire quello contenuto nel decreto 6 agosto 2020 “Requisiti tecnici” attualmente in vigore, e che varrà anche per gli interventi di Super ecobonus.

Per le tipologie di intervento non ricomprese nell’allegato al decreto, il riferimento per l’asseveratore sarà costituito dai prezzari regionali e delle provincie autonome o dai listini delle camere di commercio competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio o dai prezzari pubblicati dalla casa editrice DEI.

Anche se non chiaramente indicato, l’asseveratore dovrà fare ricorso ai suddetti prezzari per le opere relative alla installazione dei beni indicati in allegato. Ad esempio, nel caso dell’isolamento delle pareti verticali, possono essere le opere provvisionali e i mezzi di sollevamento, la preparazione della superficie della parete compreso l’eventuale rimozione di parti di intonaco distaccato, la rimozione di impianti ed altri elementi presenti sulla muratura che impediscono la corretta posa del pacchetto isolante e il successivo montaggio, le opere di finitura, oltre ai costi della sicurezza e della manodopera.

Per quanto riguarda interventi di Super ecobonus, a meno di indicazioni diverse da parte del Ministero, il tecnico procederà con la verifica di congruità delle spese riferite all’intero intervento, utilizzando i prezzari sopra indicati, e verificherà anche che i “costi massimi unitari” dei beni contenuti nell’allegato non superino i valori ivi indicati.

Il decreto ribadisce che sono ammessi alla detrazione gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per l’asseverazione, secondo i valori massimi stabiliti nel decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016.

È previsto l’aggiornamento dei valori dei costi massimi entro il 1° febbraio 2023 e poi a cadenza annuale.


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941