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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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11.02.2022 - lavoro

EMERGENZA COVID-19 – MINISTERO DELLA SALUTE – AGGIORNAMENTO DELLE MISURE DI ISOLAMENTO E QUARANTENA – CIRCOLARE 4 FEBBRAIO 2022, N. 9498

 

Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni in materia (v., da ultimo, Newsletter ANCE Brescia  – n. 4/2022 del 29/1/2022), il Ministero della Salute, alla luce di un nuovo parere espresso dal CTS, ha diffuso nuove indicazioni circa la durata di quarantena e isolamento in caso di possibile contagio da CoViD19.

In particolare, la circolare in commento specifica che, fatta salva la disposizione dell’autosorveglianza per coloro che hanno ricevuto la dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni, o che sono guariti entro 120 giorni o che sono guariti dopo il completamento del ciclo primario, per tutte le altre fattispecie la quarantena per contatto stretto è pari a 5 giorni con test antigenico o molecolare negativo all’uscita.

Pertanto, vengono aggiornate le indicazioni sulla durata delle quaranta secondo quanto di seguito riportato:

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

Per i seguenti contatti:

  1. soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni e
  2. soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo,

la durata della quarantena viene portata a 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo; la cessazione di tale quarantena è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo.

Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l’esecuzione immediata di un test diagnostico. Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.

Per i contatti stretti asintomatici che:

– abbiano ricevuto la dose booster, oppure

– abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure – siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure

– siano guariti dopo il completamento del ciclo primario,

non è prevista la quarantena e si applica la misura dell’autosorveglianza della durata di 5 giorni.

È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. Anche in questo caso, è, comunque, fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.

Allegato: MinSalute_circ. 9498_04022022

 

 


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