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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
Tel. 030.399133 - Email: francesco.zanelli@ancebrescia.it
14.01.2022 - lavoro

INAIL – AUTOLIQUIDAZIONE 2021/2022 – ISTRUZIONE OPERATIVA 29 DICEMBRE 2021, N. 14185 – ISTRUZIONE OPERATIVA 11 GENNAIO 2022

L’INAIL, con nota del 29 dicembre 2021, n. 14185, ha fornito le istruzioni operative relative all’autoliquidazione 2021/2022, con particolare riferimento alle riduzioni contributive, riepilogando le relative scadenze e modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro.

 

Riepilogo scadenze entro il16 febbraio 2022, il datore di lavoro deve:

  • calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata) e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione) sulla base delle retribuzioni effettive dell’anno precedente;
  • conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione, al netto di eventuali riduzioni contributive;
  • versare il premio di autoliquidazione utilizzando il modello di pagamento unificato F24 in un’unica soluzione, o della prima rata in caso di rateazione;
  • versare i contributi associativi in un’unica soluzione.

Entro il 28 febbraio 2022, il datore di lavoro deve presentare le dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2021. La presentazione va effettuata esclusivamente con i servizi telematici AL.P.I online, che calcola anche il premio dovuto, e Invio telematico Dichiarazione Salari. L’Istituto specifica che il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2021/2022 da indicare nel modello F24 è 902022.

Rateazione del premio e tasso di interesse

L’Istituto ricorda che il premio di autoliquidazione può essere pagato, oltre che in un’unica soluzione, in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale. Qualora l’impresa intenda avvalersi di tale facoltà deve darne comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni.

In questo caso, sulle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato dell’anno precedente.

Con successiva istruzione operativa dell’11 gennaio 2022, l’INAIL ha specificato che, per l’anno 2021, il tasso medio di interesse dei titoli di Stato è pari allo 0,10%. Sulla base di detto tasso, l’Istituto ha indicato i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell’autoliquidazione 2021/2022, che tengono conto del differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine di pagamento del 16 scada di sabato o di giorno festivo e della possibilità di effettuare il versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione:

Rate Data scadenza Data utile per il pagamento Coefficienti interessi
16 febbraio 2022 16 febbraio 2022 0
16 maggio 2022 16 maggio 2022 0,00024384
16 agosto 2022 22 agosto 2022 0,00049589
16 novembre 2022 16 novembre 2022 0,00074795

 

Riduzione del presunto

I datori di lavoro che presumono di erogare, nel corso dell’anno 2022, un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nel 2021 devono inviare, entro il 16 febbraio 2022, attraverso il servizio “Riduzione Presunto”, una comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nell’anno 2022.

Tale importo costituisce la base per il calcolo del premio anticipato dovuto per il 2022 in sostituzione dell’importo delle retribuzioni erogate nel 2021, fatti salvi i controlli che l’Istituto può disporre in merito all’effettiva sussistenza delle motivazioni addotte, al fine di evitare il pagamento di premi inferiori al dovuto.

In mancanza di tale comunicazione, l’Istituto assume come base di calcolo del premio anticipato dovuto per il 2022 l’importo delle retribuzioni erogate nel 2021.

L’Istituto informa che per i datori di lavoro titolari di PAT sono disponibili nel Fascicolo aziendale le Comunicazioni delle basi di calcolo per l’autoliquidazione 2021/2022, che includono il prospetto dei dati e le relative spiegazioni. Sono inoltre disponibili i servizi “Visualizza basi di calcolo” e “Richiesta basi di calcolo”.

 

Addizionale per il Fondo vittime dell’amianto

La Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) ha definitivamente eliminato dal 1° gennaio 2021 la quota addizionale a carico delle imprese per il Fondo vittime dell’amianto, prevista dall’art. 1 comma 244 della legge n. 244/2007 e già precedentemente sospesa per un periodo transitorio corrispondente al triennio 2018-2020 dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018).

Riduzioni del premio assicurativo

Per quanto riguarda le riduzioni del premio assicurativo, si ricorda che, a seguito di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1126, lett. m) della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), la riduzione prevista in favore delle imprese edili dall’articolo 29, comma 3, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, non si applica più ai premi INAIL (v. Newsletter n. 1 del 2.2.2019).

Si riepilogano le riduzioni contributive di interesse per le imprese edili che si applicano all’autoliquidazione 2021/2022.

Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo

L’incentivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità.

La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, spetta fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla regolazione 2021 che alla rata 2022.

L’Istituto specifica che la domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione “Retribuzioni soggette a sconto” il “Tipo” codice “7” e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

Riduzione del premio per le imprese artigiane

Con effetto dal 1° gennaio 2008, è prevista in favore delle imprese iscritte alla gestione Artigianato una riduzione del premio, da determinarsi con decreti ministeriali. La riduzione si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione.

Regolazione 2021

Sono ammesse alla riduzione le imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2018/2019 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2020, inviata entro il 1° marzo 2021. La riduzione si applica alla regolazione 2021 nella misura del 7,38%.

L’Istituto specifica che nelle basi di calcolo del premio la sussistenza dei requisiti per la fruizione della riduzione è evidenziata nella sezione “Regolazione anno 2021 Agevolazioni” con il codice 127.

 

Regolazione 2022

L’applicazione della riduzione alla regolazione 2022, per l’autoliquidazione 2022/2023, è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da effettuare barrando l’apposita casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2021 da presentare entro il 28 febbraio 2022.

 

Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11

In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta la riduzione del 50% dei premi a carico del datore di lavoro, per la durata di dodici mesi.

Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei premi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione del lavoratore con il predetto contratto a tempo determinato. Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.

Le stesse riduzioni si applicano ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree di cui all’articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto ministeriale, nonché ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

L’indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti per il Durc online e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell’art. 8 del DM 30.1.2015 (Durc online), da comprovare tramite la dichiarazione per benefici contributivi trasmessa direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione Territoriale del lavoro).

I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l’importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice (codici da H a Y della Tabella riepilogativa codici riduzioni per retribuzioni parzialmente esenti, pubblicata nella Guida all’autoliquidazione 2021/2022).

Assunzioni di donne lavoratrici nel biennio 2021-2022

L’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha riconosciuto, in via sperimentale, per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021- 2022, l’esonero contributivo di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 nella misura del 100% del limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Nel merito l’Istituto precisa, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che detta disposizione non si applica all’Inail e che l’esonero sopra riportato si riferisce alla sola contribuzione Inps con esclusione quindi dei premi assicurativi.

Infine, l’Istituto informa che i servizi telematici correlati all’autoliquidazione 2021-2022 saranno disponibili in www.inail.it a partire dalle seguenti date:

– Riduzione di Presunto (PAT e PAN): 4 gennaio 2022;

– Invio telematico dichiarazione salari e VSAL (PAT): 11 gennaio 2022;

– AL.P.I. online (PAT): 12 gennaio 2022;

– Invio retribuzioni e calcolo del premio (PAN) e Richiesta certificato assicurazione equipaggio (PAN): 13 gennaio 2022.

L’Istituto rimanda, per ogni ulteriore dettaglio, alla Guida all’autoliquidazione 2021/2022, disponibile sul sito www.inail.it e allegata alla presente.

 

Allegati: Autoliquidazione 2021-2022 Istruzioni

Autoliquidazione 2021-2022 coefficienti per il calcolo degli interessi

guida autoliquidazione 2021-2022

 


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