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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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07.10.2022 - lavoro

INL – PRESCRIZIONE DI CREDITI DA LAVORO – NUOVO ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE – CASSAZIONE, 6 SETTEMBRE 2022, N. 26246 – PRIME INTERPRETAZIONI MINISTERIALI – NOTA 30 SETTEMBRE 2022, N. 1959

La questione della prescrizione dei crediti di lavoro, ossia del periodo massimo entro cui il lavoratore può chiedere al datore di lavoro il riconoscimento della retribuzione e degli altri emolumenti economici connessi all’esecuzione di una prestazione lavorativa, ha avuto, nel tempo, diverse interpretazioni da parte della giurisprudenza.

In sostanza, il dibattito giurisprudenziale ha oscillato fra sentenze che hanno individuato l’inizio del citato periodo massimo nel momento in cui il diritto è realmente sorto, secondo i normali canoni civilistici, e pronunce che, per contro, hanno preferito una tesi diversa, secondo cui il termine non può decorrere in costanza di rapporto, ma solo alla cessazione di quest’ultimo.

Tale secondo orientamento, maggiormente seguito negli ultimi anni dalla giurisprudenza di legittimità, prende le proprie mosse dallo stato di presunto timore in cui potrebbe versare il lavoratore, tale da suggerirgli di non presentare al datore, almeno durante l’esistenza di un rapporto, richieste di riconoscimento dei crediti da lavoro.

La critica alla posizione seguita da ultimo dalla Corte risiede, di certo, nella necessità di una valutazione caso per caso da parte del Giudice, con ricadute negative sulla certezza del diritto.

Nuova posizione giurisprudenziale

Sul punto, è intervenuta, di recente, un’ulteriore sentenza della Cassazione: con pronuncia 6 settembre 2022, n. 26246, la Corte ha modificato la propria posizione rispetto all’orientamento sopra sinteticamente esposto.

In pratica, i Giudici hanno ritenuto non più adeguata la posizione fino ad oggi seguita in giurisprudenza, sia perché, come detto, fonte di incertezza, sia perché non rispettosa delle modifiche normative introdotte, in particolare dalla c.d. Legge Fornero e dal c.d. Jobs Act sulla disciplina delle conseguenze del licenziamento, in particolare, sul contenuto dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.

Tali modifiche e, soprattutto, il loro impatto sulla citata disciplina hanno portato la Corte a statuire che il rapporto a tempo indeterminato non sia più assistito da un regime di stabilità, assicurato, nella precedente situazione normativa e nella conseguente interpretazione giurisprudenziale, dalla possibile reintegrazione automatica del lavoratore. Pertanto, ad avviso della Corte, il termine di prescrizione deve decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Ricadute sulle imprese della nuova posizione giurisprudenziale

Dal nuovo orientamento espresso dalla Corte discende un’importante conseguenza per le imprese: il termine di prescrizione di tutti i diritti non ancora prescritti nel momento di entrata in vigore della Legge Fornero (ossia al 18 luglio 2012) va considerato decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Pertanto, le imprese possono ritenere con certezza prescritti solo i crediti sorti prima del 18 luglio 2007 (per la prescrizione quinquennale, di norma la più frequente in ambito lavoristico) o del 18 luglio 2002 (per la residuale prescrizione decennale, che, peraltro, interessa poche voci di natura retributiva), da parte di lavoratori il cui rapporto di lavoro è ancora in corso ovvero è cessato da meno di cinque anni.

Per i rapporti di lavoro, invece, cessati da più di cinque anni, gli eventuali crediti vantati dai dipendenti sono prescritti e, quindi, non più esigibili dagli interessati.

Conseguente nuova posizione dell’Ispettorato del Lavoro

Alla luce del principio di diritto enucleato dalla Corte di Cassazione, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha diramato la nota 30 settembre 2022, n. 1959, con cui ha dato indicazioni al proprio personale affinché consideri oggetto di diffida accertativa i crediti del lavoratore, purché certi, liquidi ed esigibili, tenendo conto che il giorno iniziale del termine di prescrizione quinquennale inizia a decorrere solo dal momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Allegato: INLnota1959-2022-prescrizione-crediti-da-lavoro


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