Print Friendly, PDF & Email
Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
Tel. 030.399133 - Email: francesco.zanelli@ancebrescia.it
04.02.2022 - lavoro

INPS – DETERMINAZIONE DEL MINIMALE DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA – AGGIORNAMENTO DEI VALORI PER IL CALCOLO DELLE CONTRIBUZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE – CIRCOLARE 28 GENNAIO 2022, N. 15

Con circolare 28 gennaio 2022, n. 15, l’INPS ha comunicato gli importi dei valori utili per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale riferite all’anno 2022 per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Di seguito si riepiloga la circolare per la parte di interesse delle imprese del settore edile.

 

Minimale di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti

I limiti giornalieri di retribuzione imponibile a valere dal 1° gennaio 2022 sono così determinati:

– Dirigenti: euro 138,05;

– Impiegati e Operai: euro 49,91.

Il minimale di contribuzione per gli operai e gli impiegati occupati a tempo parziale è di euro 7,49.

Limite retribuzione per l’applicazione aliquota 1% ai fini pensionistici

 

L’art. 3-ter della Legge 438/92 ha istituito una aliquota aggiuntiva dell’1%, posta a carico dei lavoratori, da calcolarsi sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.

L’Inps ha comunicato che tale limite è fissato, per l’anno corrente, in euro 48.279,00.

Pertanto, l’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto limite che, rapportato a dodici mesi, è pari a euro 4.023,00.

Si rammenta, infatti, che, ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione, deve essere osservato il criterio della parametrazione del massimale annuo su base mensile.

La quota di retribuzione eccedente la predetta fascia e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere riportate, a livello individuale, nella sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>.

L’Istituto ricorda, da ultimo, che l’imponibile della contribuzione aggiuntiva è una parte dell’elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi>.

Massimale contributivo annuo per dipendenti privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995

 

Il massimale annuo contributivo previsto dall’art. 2, comma 18, secondo periodo, della legge 335/95, per i dipendenti privi di anzianità contributiva maturata presso Inps, Inpdai o altro regime obbligatorio al 31.12.1995, è pari, per l’anno 2022, ad euro 105.014,00.

La quota di retribuzione eccedente il predetto massimale e le relative contribuzioni minori devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva” del flusso UniEmens, a livello individuale, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <EccedenzaMassimale>, <ImponibileEccMass>, <ContributoEccMass>.

L‘imponibile eccedente il massimale non è compreso nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.

 

Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 314/1997 e dall’articolo 51 del D.P.R. n. 917/1986, non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi i seguenti elementi:

  Limite
Buoni pasto elettronici 8,00 € giornalieri
Buoni pasto cartacei 4,00 € giornalieri
Indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto ad addetti ai cantieri edili, a strutture temporanee o ad unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione 5,29 € giornalieri
Fringe benefit 258,23 € annui
Indennità di trasferta intera Italia 46,48 €
Indennità di trasferta 2/3 Italia 30,99 €
Indennità di trasferta 1/3 Italia 15,49 €
Indennità di trasferta intera estero 77,47 €
Indennità di trasferta 2/3 estero 51,65 €
Indennità di trasferta 1/3 estero 25,82 €
Indennità di trasferimento Italia (tetto) 1.549,37 €
Indennità di trasferimento estero (tetto) 4.648,11 €
Azioni offerte ai dipendenti (tetto) 2.065,83 €

 

 Indennità di maternità obbligatoria – importo a carico dello Stato

 

L’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato, di cui all’art. 78 del D.Lgs. n. 151/2001 è pari, per l’anno 2022, a euro 2.183,77.
L’importo dell’indennità di maternità fino al raggiungimento del predetto importo deve essere riportato dai datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva” del flusso UniEmens, a livello individuale, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <Maternità>, <MatACredito>, <IndMat1Fascia>.
La parte eccedente il predetto importo deve essere riportata nell’elemento <IndMat2Fascia>.

 

Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2022

La circolare chiude consentendo ai datori di lavoro che non riuscissero a tener conto, per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2022, dei valori contributivi aggiornati, di regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con il D.M. 7 ottobre 1993.

In sostanza, la suddetta regolarizzazione dovrà essere effettuata, senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare, ossia entro il 16 aprile.

Ai fini della regolarizzazione, i datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2022, nei valori riportati dalla circolare in commento, e quelle assoggettate a contribuzione per il mese medesimo.

Tali differenze comporteranno un aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione (da esporre nell’elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>) e un ricalcolo dei contributi dovuti sui totali ottenuti.

 

Allegato: INPS – Circolare 28_gennaio_2022_15

 


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941