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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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08.04.2022 - lavoro

IRPEF – AGENZIA ENTRATE – RIMBORSO A FAVORE DEI DIPENDENTI – INTERPELLO 30 MARZO 2022, N. 160

 

 

Un datore di lavoro ha avuto necessità che i propri dipendenti si sottoponessero a un tampone antigenico per esigenze di servizio. Pertanto, si è offerto di rimborsare le spese sostenute dagli interessati per effettuare tale tampone.

Di conseguenza, ha chiesto all’Amministrazione finanziaria conferma circa la correttezza della propria interpretazione normativa, in base alla quale è arrivato alla conclusione secondo cui le somme erogate quale rimborso in favore dei propri dipendenti dovevano essere escluse da imposizione in quanto non costituiscono reddito da lavoro dipendente. Ad avviso del datore, in effetti, i costi rimborsati al dipendente erano da considerarsi riferiti a spese sostenute nell’interesse esclusivo del datore di lavoro.

L’Agenzia delle Entrate ha motivato la propria posizione, partendo dal significato della definizione di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, in base alla quale sia gli emolumenti in denaro sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili e, quindi, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Al riguardo, va ricordato come, in tale definizione, rientrino anche i rimborsi spese, che possono costituire per il lavoratore reddito di lavoro dipendente, salvo quanto statuito dai commi 2 e seguenti dell’art. 51 del TUIR.

Per quanto concerne la rilevanza reddituale dei rimborsi spese, però, l’Agenzia sottolinea come, nella circolare del Ministero delle Finanze 23 dicembre 1997, n. 326, sia stato affermato che possono essere esclusi da imposizione quelli che riguardano spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro, anticipate dal dipendente.

Inoltre, sul tema, la risoluzione 9 settembre 2003, n. 178/E ha chiarito come non concorrono alla formazione della base imponibile le somme che non costituiscono un arricchimento per il lavoratore, quali gli indennizzi ricevuti a mero titolo di reintegrazione patrimoniale: non sono, quindi, rilevanti, sotto il profilo fiscale, in capo al dipendente, le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro.

Dopo aver ripercorso i precedenti atti amministrativi sul punto, l’Agenzia è arrivata alla conclusione secondo cui, nel caso di specie, trattandosi di una spesa sostenuta dal dipendente, chiamato allo svolgimento di un’attività per conto del proprio datore di lavoro, il relativo rimborso non deve essere incluso nella base imponibile, ai fini IRPEF, in quanto costo sostenuto nell’esclusivo interesse del datore.

Resta fermo che in tale ipotesi sarà necessaria, in capo al datore, l’acquisizione della documentazione attestante il sostenimento della spesa da parte del dipendente che, conseguentemente, non potrà fruire della detrazione di cui all’articolo 15 del TUIR.

 

Allegato: N_FIS_30032022_interpello160 pdf

 


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